Smilers Terms of Use - Italian - Henry Schein Orthodontics
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Prodotti Clear Aligner

Termini e Condizioni

1. INTRODUZIONE. I presenti termini e condizioni (“Termini e Condizioni” o “Contratto“) si applicano a qualsiasi ordine, acquisto e/o utilizzo da parte di qualsivoglia professionista dentale o medico, clinico, medico o dentista (“Cliente“) di prodotti e servizi, compresi i prodotti e servizi Clear Aligner and Retainer e i pacchetti di prodotti di cui all’Allegato A al presente documento (collettivamente, i “Prodotti“) offerti, venduti o forniti a qualsiasi Cliente da Henry Schein, Inc. o qualsivoglia delle sue controllate, collegate, subdistributori o subappaltatori, indicati come fornitore dei Prodotti nell’ordine o contratto al quale i presenti termini e condizioni sono allegati o si riferiscono (ciascuno qui di seguito designato individualmente come una “Entità HSI” e collettivamente, a seconda del contesto, come “HSI“). Le parti prendono atto e convengono che, salvo diversamente previsto dal presente Contratto, ciascuna singola Entità HSI agisce ai fini del presente Contratto individualmente e, come tale, qualsiasi obbligo e responsabilità riguardante ciascuna Entità HSI sarà da considerarsi individuale e non congiunto con altre Entità HSI e riguarderà esclusivamente l’Entità HSI in questione e i prodotti o servizi specifici forniti o prestati dalla medesima Entità HSI.

 

2. DURATA. La durata del presente Contratto per ciascun Prodotto decorrerà a partire dalla data di presentazione di un Ordine del Cliente in conformità con il presente Contratto e terminerà nell’ultima data di scadenza di qualsiasi garanzia applicabile ai Prodotti di cui al presente Contratto. Il presente Contratto potrà essere risolto anticipatamente da una parte per inadempienza dell’altra parte cui non sia stato posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa notifica della parte non inadempiente alla parte inadempiente.

 

3. ORDINI DEL CLIENTE. Gli ordini vengono effettuati dal Cliente (“Ordini del Cliente”) usando il Smilers  Approver Portal (“Portale Smilers”) (o mediante qualsiasi altro mezzo di volta in volta indicato da HSI) al quale è possibile accedere all’indirizzo https://smilers.biotech-dental.com/en/login. Gli Ordini del Cliente possono essere respinti da HSI a sua sola discrezione e possono essere accettati da HSI con ogni mezzo, compreso l’invio da parte di HSI di una conferma al Cliente o mediante la spedizione dei Prodotti al Cliente. Gli Ordini del Cliente sono considerati effettuati al prodursi delle seguenti condizioni: (a) nel caso in cui venga utilizzata la configurazione del trattamento (Treatment Setup) (nella definizione di cui all’Allegato A), alla data in cui la configurazione del trattamento finale viene approvata dal Cliente o (b) nel caso in cui non sia richiesta la configurazione del trattamento, alla data di presentazione dell’ordine da parte del Cliente insieme a tutti i dati del paziente necessari. Salvo diversa indicazione nel presente Contratto, una volta che il Cliente ha effettuato un Ordine accettato da HSI, il Cliente non potrà più cancellare o annullare l’Ordine, salvo in caso di mancata fornitura dei Prodotti al Cliente in tempi ragionevoli.

 

4. SICUREZZA DEI SISTEMI HSI. L’utilizzo da parte del Cliente di qualsiasi software, sito internet, piattaforma o sistema HSI applicabile, compreso il Portale Smilers (collettivamente, i “Sistemi HSI“), è subordinato alla registrazione del Cliente ai fini di tale utilizzo secondo le istruzioni di HSI e all’accettazione da parte del Cliente dei presenti termini e condizioni e di qualsiasi contratto di licenza con l’utente finale e/o altre politiche, procedure, termini e condizioni, anche quelli riguardanti la riservatezza di dati o informazioni, comunicati al Cliente da HSI o inclusi o contenuti in qualsiasi Sistema HSI (collettivamente, le “Politiche sulla privacy“). Il Cliente è tenuto a mantenere riservati tutti i dati di login dei Sistemi HSI, compresi quelli relativi al Portale Smilers, ed è pienamente responsabile di tutte le attività effettuate usando tale password o nome utente. Il Cliente si impegna (a) a informare immediatamente HSI dell’eventuale utilizzo non autorizzato di password, dati di login o nomi utente usati dal Cliente per accedere ai Sistemi HSI o di qualsiasi violazione della sicurezza e/o delle politiche sulla privacy dei Sistemi HSI e (b) ad assicurarsi di uscire dai suoi account HSI al termine di ciascuna sessione.

 

5. LEGGI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI; USO DI INFORMAZIONI PROTETTE.

    1. Il Cliente dovrà, laddove applicabile, ottenere da tutti i suoi pazienti per i quali i Prodotti sono progettati, ordinati o usati tutti i necessari consensi scritti (compresi quelli necessari per trattare il paziente e progettare, ordinare e utilizzare i Prodotti, comunicare piani di trattamento e altre informazioni cliniche sul paziente (o per qualsiasi altro scopo di cui al presente Contratto)) in base a quanto richiesto dalle leggi e dalle normative applicabili, compresi:
          1. Per i Clienti ubicati nell’Unione Europea, il consenso scritto all’utilizzo da parte del Cliente e di HSI dei “Dati personali” (secondo la definizione di cui al Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla Protezione dei Dati (“GDPR“));
          2. Per i Clienti ubicati negli Stati Uniti, il consenso scritto all’utilizzo da parte del Cliente e di HSI delle informazioni sanitarie protette (“PHI“) (secondo la definizione di cui all’Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”);
          3. Per i Clienti ubicati in Canada, il consenso scritto all’utilizzo da parte del Cliente e di HSI di qualsiasi informazione clinica o sul paziente o di altre informazioni sanitarie protette o di qualsiasi altra informazione (“Informazioni protette canadesi“) il cui utilizzo o la cui divulgazione è limitata da qualsivoglia legge e normativa applicabile (compresa qualsiasi normativa canadese provinciale o federale sulla privacy); e
          4. Per i Clienti ubicati al di fuori del Canada, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti, il consenso scritto all’utilizzo da parte del Cliente e di HSI di qualsiasi informazione clinica sul paziente o di altre informazioni sanitarie protette o di qualsiasi altra informazione (“Altre informazioni protette“) il cui utilizzo è limitato da qualsivoglia legge e normativa applicabile nel paese in cui il Cliente è ubicato (compresa qualsiasi legge o normativa applicabile in materia di privacy o segretezza), comprese, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali leggi e normative di cui all’Allegato E al presente documento.
    2. Il Cliente riconosce la natura riservata, come applicabile allo stesso in base alla sua ubicazione, delle PHI negli Stati Uniti, dei Dati personali nell’Unione Europea, delle Informazioni protette canadesi in Canada e di qualsiasi altra informazione protetta in qualsiasi altro paese nel quale il Cliente è ubicato (collettivamente, le “Informazioni protette“) e conviene che (i) il Cliente comunicherà tali Informazioni protette ad HSI esclusivamente per consentire ad HSI di fornire i Prodotti in base al presente Contratto e (ii) il Cliente è il solo responsabile dell’adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la riservatezza di tali informazioni in conformità con tutte le leggi e le normative applicabili. HSI (compresa ciascuna Entità HSI) non si assume alcuna responsabilità per rivendicazioni derivanti da qualsivoglia divulgazione o violazione della sicurezza delle Informazioni protette o di qualsiasi altra informazione detenuta dal Cliente e il Cliente dovrà prontamente informare HSI qualora venga a conoscenza di tali rivendicazioni, divulgazioni o violazioni.
    3. L’utilizzo di qualsiasi informazione fornita a HSI dal Cliente in base al presente Contratto o nel corso dell’utilizzo da parte del Cliente dei Sistemi HSI, compresa qualsiasi Informazione protetta, è soggetto alle politiche HSI applicabili in materia di privacy (come qui di seguito definite). Il Cliente è tenuto a utilizzare le funzioni di sicurezza (compresa qualsiasi chiave, PIN o password) al fine di tenere al sicuro le Informazioni protette e dovrà tenere tali funzioni di sicurezza riservate, senza prestarle, condividerle, cederle o usarle altrimenti in maniera scorretta. Il Cliente prende atto che HSI può di volta in volta modificare le sue funzioni di sicurezza.
    4. Il Cliente prende atto e conviene che HSI può trasferire, ai fini del loro trattamento, le Informazioni protette a una o più delle sue collegate o dei suoi sub-responsabili del trattamento, ubicati in qualsiasi parte del mondo, durante la progettazione, la produzione e la fornitura dei Prodotti.
    5. Il Cliente conviene che HSI può utilizzare le Informazioni protette per finalità promozionali, di formazione e/o di ricerca, per la pubblicazione in riviste specializzate o l’uso in materiali accessori professionali, a condizione che tali Informazioni protette siano state rese anonime così da rendere non identificabili tanto il Cliente quanto qualsiasi paziente.
    6. Nella misura in cui HSI debba avere accesso a Informazioni protette ai fini del presente Contratto in Canada, nell’UE, negli Stati Uniti o in qualsiasi altro paese o territorio, secondo quanto applicabile, anche in relazione alla configurazione del trattamento:
  • Clienti ubicati negli Stati Uniti: per PHI soggette all’HIPAA, HSI sarà considerata un socio in affari del Cliente (secondo la definizione di cui all’HIPAA) e tanto HSI quanto il Cliente saranno soggetti ai termini e alle condizioni di cui al contratto societario BAA (Business Associate Agreement) HIPAA qui allegato come Allegato C.
  • Clienti ubicati nell’UE: per Dati personali soggetti al GDPR, l’Entità HSI agente in qualità di fornitore del Prodotto sarà un “responsabile del trattamento dei dati” (secondo la definizione di cui al GDPR), ogni altra Entità HSI coinvolta nell’operazione sarà un “sub-responsabile del trattamento dei dati” e il Cliente sarà il “titolare del trattamento dei dati” (secondo la definizione di cui al GDPR) e tanto il Cliente (in qualità di titolare) quanto il fornitore del Prodotto (in qualità di responsabile) saranno soggetti ai termini e alle condizioni del Contratto tra Titolare-Responsabile GDPR qui allegato come Allegato D.
  • Clienti ubicati in Canada: per Informazioni protette canadesi soggette alla normativa canadese sulla privacy, il Cliente sarà il “custode” (o altro termine analogo eventualmente definito nella suddetta normativa) delle Informazioni protette canadesi e tanto HSI quanto il Cliente saranno soggetti ai termini e alle condizioni di qualsiasi contratto provinciale o locale applicabile in materia di trattamento dei dati, come di volta in volta modificato. I contratti provinciali o locali applicabili in materia di trattamento dei dati sono integrati al presente documento mediante riferimento.
  • Clienti ubicati al di fuori di Canada, UE e Stati Uniti: per l’utilizzo di qualsiasi altra informazione protetta, HSI e il Cliente sono soggetti a qualsivoglia legge e normativa applicabile nel paese in cui il Cliente è ubicato (compresa qualsiasi legge o normativa applicabile in materia di privacy o segretezza), comprese, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali leggi e normative di cui all’Allegato E al presente documento.

 

6. DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DEL CLIENTE. Come condizione per la vendita dei Prodotti da parte di HSI al Cliente, quest’ultimo dichiara quanto segue:

    1. Il Cliente è abilitato o registrato per praticare senza restrizioni medicina, odontoiatria e/o ortodonzia, secondo quanto applicabile, nel paese nel quale i Prodotti devono essere spediti e il Cliente applicherà i Prodotti o fornirà altrimenti un trattamento al paziente in questione;
    2. Il Cliente (i) non utilizzerà i Prodotti e informerà prontamente HSI nel caso in cui la sua abilitazione o registrazione a praticare scada, non sia valida, venga revocata, sospesa o sia altrimenti pregiudicata o limitata, in qualsiasi momento, durante il trattamento dei pazienti e (ii) consentirà a HSI di compiere le azioni che HSI ritenga opportune alla luce delle suddette circostanze;
    3. Il Cliente (i) dispone della competenza, esperienza e formazione necessarie per eseguire adeguatamente le procedure associate o combinate al trattamento utilizzando i Prodotti e (ii) utilizzerà i Prodotti esclusivamente in conformità con gli standard odontoiatrici generalmente accettati, oltre che con i protocolli clinici sviluppati da HSI.
    4. I Prodotti non saranno usati (i) da persone diverse dal Cliente che ha effettuato l’ordine, (ii) su o a beneficio di alcun paziente diverso dal paziente del Cliente per il quale i Prodotti sono stati ordinati e progettati o (iii) al di fuori del paese nel quale il Cliente e il paziente in questione sono ubicati e nel quale i Prodotti vengono spediti da HSI o dal soggetto designato.
    5. Su richiesta di HSI, il Cliente dovrà fornire informazioni accurate e complete sugli assetti proprietari, se necessarie ad HSI per adempiere a eventuali obblighi di legge o normativi, compresi gli obblighi di trasparenza nella rendicontazione, nel paese in cui il Cliente è ubicato.
    6. Il Cliente (i) ha la responsabilità totale, diretta ed esclusiva del trattamento di ciascun paziente, oltre che del giudizio clinico relativo alla decisione di utilizzare i Prodotti, della progettazione e implementazione del piano di trattamento di ciascun paziente e del raggiungimento degli esiti desiderati per il paziente, (ii) dovrà, dietro richiesta in tal senso, fornire un feedback sullo stato del trattamento, l’esperienza e gli esiti con i Prodotti in relazione a ciascun paziente e (iii) dovrà comunicare prontamente a HSI qualsiasi evento (con tutti i dettagli disponibili)  riguardante i Prodotti di cui il Cliente o HSI debba informare qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione.

 

7. CANCELLAZIONI.

  1. HSI può iniziare a fabbricare i Prodotti ordinati dopo che il Cliente avrà approvato l’Impostazione di trattamento relativa ai Prodotti e il corrispondente preventivo sul prezzo (“Approvazione dell’ordine da parte del Cliente”). Dopo l’Approvazione dell’ordine da parte del Cliente, quest’ultimo non potrà annullare l’ordine dei Prodotti per l’allineamento dentale. Se una qualsiasi Impostazione del trattamento è stata pubblicata sul portale Smilers da più di sessanta (60) giorni senza ricevere alcuna risposta o feedback da parte del Cliente, il suddetto Ordine del cliente può essere annullato da HSI senza che venga fornito un preavviso al Cliente interessato.
  2. Tariffe di mancata convalida. Tipologia di tariffa di annullamento che può essere addebitata quando un’Impostazione di trattamento viene proposta al Cliente ma quest’ultimo non l’ha ancora accettata dopo sessanta (60) giorni.
  3. Tariffe di non idoneità. Tipologia di tariffa di annullamento che può essere addebitata quando un Cliente fornisce le informazioni per ricevere un’Impostazione di trattamento ma il relativo paziente viene ritenuto dal fabbricante non idoneo per il trattamento con gli allineatori.
  4. Oltre alle Tariffe di mancata convalida e alle Tariffe di non idoneità, HSI si riserva il diritto di valutare l’addebito di una tariffa di annullamento per l’annullamento dell’Ordine del cliente e/o per la disattivazione dello stato di un account di un Cliente nei Sistemi HSI se (i) consentito ai sensi delle leggi applicabili nella giurisdizione in cui risiede il Cliente, oppure se (ii), a esclusiva discrezione di HSI, un Cliente presenta un numero irragionevolmente alto di annullamenti di Ordini del cliente. Il pagamento completo di tutte le tariffe relative a un Ordine del cliente per i Prodotti (inclusi gli ordini di Prodotti sostitutivi) sarà addebitato al Cliente entro 30 giorni dall’annullamento.

 

8. PREZZI E PAGAMENTO.

    1. Il prezzo applicato a qualsiasi Ordine del cliente sarà il prezzo riportato sul preventivo fornito all’effettuazione dell’ordine da parte del Cliente in conformità ai presenti Termini e condizioni. I prezzi relativi ai Prodotti e Servizi sono soggetti a modifiche da parte di HSI in qualsiasi momento senza che venga fornito alcun preavviso al Cliente. Le modifiche ai prezzi non interesseranno gli ordini che hanno già ricevuto l’Approvazione dell’ordine da parte del Cliente.

 

    1. I prezzi sono in dollari statunitensi o, se indicato da HSI in conformità con le leggi applicabili, nella valuta locale del paese nel quale il Cliente è ubicato e si intendono al netto di eventuali imposte applicabili (compresa l’imposta sulle vendite, l’IVA, l’imposta sui beni e servizi (GST) e l’imposta sui consumi) e i costi di spedizione e assicurazione, i quali saranno fatturati al Cliente separatamente. Costi di spedizione aggiuntivi potranno essere applicati agli Ordini di Clear Aligner e retainer, compresi gli aligner e i retainer sostitutivi.
    2. Il Cliente dovrà pagare tutte le fatture HSI secondo le indicazioni riportate in fattura, integralmente e in fondi disponibili. Le fatture per Prodotti Aligner iniziali dovranno essere pagate a 60 giorni dalla data di emissione, mentre tutti gli altri prodotti e le penali dovranno essere pagati a 30 giorni dalla data di emissione, salvo diversamente concordato per iscritto tra le parti o indicato in fattura. Eventuali fatture o altri saldi non pagati entro la data di scadenza della fattura possono maturare interessi a un tasso pari al minore tra (i) 1,5% al mese e (ii) all’interesse mensile massimo consentito per legge che non pregiudichi qualsiasi altro risarcimento che la Compagnia si riservi il diritto di rivendicare.

La Compagnia si riserva il diritto di sospendere qualsiasi ordine effettuato da un Cliente con il quale è in corso una controversia relativa al pagamento di un ordine precedente.

 

9. RISCHI CLINICI.

    1. Il Cliente è interamente responsabile dell’utilizzo dei Prodotti e della revisione e approvazione della configurazione del trattamento, oltre che della diagnosi e del trattamento di ciascun paziente.
    2. Il Cliente è tenuto ad esaminare attentamente la configurazione del trattamento proposta prima dell’approvazione e stabilisce l’adeguatezza del trattamento in relazione al paziente in questione.
    3. Il Cliente prende atto che HSI non sta fornendo né fornisce servizi o consulenze medici, dentistici o sanitari.
    4. Il Cliente è tenuto ad assicurarsi (i) di aver inteso il contenuto delle Istruzioni d’uso dei Prodotti (le “Istruzioni del Prodotto“), comprese le controindicazioni e i fattori di rischio, (ii) che i Prodotti siano prescritti esclusivamente a pazienti senza controindicazioni e ai quali i rischi del trattamento con i Prodotti sono stati adeguatamente e pienamente illustrati e (iii) che ai pazienti vengano consegnate le Istruzioni del Prodotto applicabili all’utilizzo dei Prodotti da parte del paziente stesso e che le abbiano intese.

 

10. CONFORMITÀ ALLE LEGGI. Il Cliente conviene che, nell’adempiere alle sue mansioni e alle sue responsabilità di cui al presente Contratto, egli non svolgerà né farà svolgere o consentirà lo svolgimento di alcuna attività illecita ai sensi di qualsiasi legge, decreto, norma, regolamentazione, codice, ordinanza o altro requisito applicabile, compresa, a titolo meramente esemplificativo e secondo quanto applicabile nel paese nel quale il Cliente è ubicato, qualsiasi legge anticorruzione, legge sulla trasparenza (secondo la definizione seguente) e legge sulla riservatezza dei dati (anche in relazione a qualsiasi informazione protetta), come di volta in volta modificate, comprese le eventuali leggi e normative di cui all’Allegato E al presente documento.

 

11. SCONTI E RIBASSI. Se il Cliente riceve un rimborso da un’agenzia governativa o da un altro soggetto pagante, sarà obbligato a segnalare e fornire informazioni su eventuali sconti, ribassi o altre riduzioni di prezzo come riportato nel presente Accordo. Il Cliente dovrà dichiarare l’importo di questi sconti nell’anno fiscale in cui li percepisce o nell’anno successivo.  Firmando il presente Contratto, il Cliente prende atto dei suoi obblighi di legge di riferire pienamente e accuratamente gli sconti, i ribassi e/o altre riduzioni di prezzo ricevute in base al presente programma. Il Cliente è tenuto a conservare il presente Contratto e qualsiasi altra documentazione relativa a sconti, ribassi o altre riduzioni di prezzo e a mettere tali informazioni a disposizione di qualsiasi autorità governativa e programma competente e altri paganti su richiesta.

 

12. SUNSHINE ACT. Soltanto in relazione a Clienti ubicati negli Stati Uniti, le parti prendono atto che i Requisiti di Trasparenza per i Pagamenti a Medici promulgati come sezione 6002 del Patient Protection and Affordable Act del 2010 (codificato come 42 U.S.C. §1320a-7h) e i regolamenti dei Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) conseguentemente promulgati (collettivamente, il “Sunshine Act”) richiedono che organizzazioni e altre società che acquistano prodotti farmaceutici e dispositivi medici riportino annualmente ai CMS determinate informazioni su retribuzioni, spese e altri pagamenti o trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente a medici e cliniche universitarie statunitensi e che i CMS a loro volta pubblichino tali informazioni.  Se il Cliente è ubicato negli Stati Uniti, egli si impegna: (a) a non contestare tale rendicontazione effettuata da HSI a suo ragionevole giudizio; (b) a fornire a HSI qualsiasi informazione necessaria per assicurare una rendicontazione tempestiva, accurata e completa e (c) ad adempiere ai suoi obblighi di rendicontazione annuale di cui al Sunshine Act, nella misura richiesta, comprese adeguate relazioni sugli assetti proprietari.

 

13. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.  Il Cliente si impegna a non usare (se non ai fini dello svolgimento delle attività contemplate nel presente Contratto), pubblicare o divulgare altrimenti alcuna informazione riservata o proprietaria (compresi i termini del presente Contratto) (“Informazioni riservate“) correlata a HSI o ai Prodotti comunicatagli da HSI o altrimenti acquisita dal Cliente in relazione all’esecuzione del presente Contratto, fatta salva l’osservanza delle leggi applicabili. La presente disposizione è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto.

 

14. GARANZIA SUL PRODOTTO. 

    1. HSI concede ai suoi Clienti una garanzia sul Prodotto come indicato nell’Allegato B al presente documento.  HSI non concede altre garanzie in relazione ai Prodotti o a qualsiasi parte degli stessi.
    2. ESCLUSIONE DI OGNI ALTRA GARANZIA.  SALVO QUANTO PREVISTO NELL’ALLEGATO B AL PRESENTE DOCUMENTO, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, HSI (COMPRESA CIASCUNA ENTITÀ HSI) NON CONCEDE GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, IN RELAZIONE AI PRODOTTI O SERVIZI O A QUALSIASI PARTE DEGLI STESSI, COMPRESE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO O DI NON VIOLAZIONE.
    3. La presente Clausola 14 è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto

 

15. ALTRE QUESTIONI

a. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.  NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, NESSUNA PARTE POTRÀ ESSERE CHIAMATA A RISPONDERE NEI CONFRONTI DELL’ALTRA (O NEL CASO DI HSI E DI CIASCUNA ENTITÀ HSI, NEI CONFRONTI DEI PAZIENTI DEL CLIENTE) DI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, PUNITIVI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, COMPRESI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, LUCRO CESSANTE E PERDITA DI AVVIAMENTO, DERIVANTI DA O CORRELATI CON QUALSIASI VIOLAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO (O OBBLIGO DI COMMON LAW E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE CIÒ SIA STATO OCCASIONATO O MENO DA NEGLIGENZA DI UNA PARTE O DELLE SUE COLLEGATE), INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI INDICAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI; A CONDIZIONE CHE NESSUN ELEMENTO DELLA PRESENTE CLAUSOLA SIA DESTINATO A LIMITARE O LIMITI I DIRITTI O GLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DI CIASCUNA PARTE DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI HSI (COMPRESE TUTTE LE ENTITÀ HSI) DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO POTRÀ SUPERARE L’IMPORTO DELLE PENALI PAGATE DAL CLIENTE A HSI IN BASE ALLO STESSO NEI 12 MESI PRECEDENTI. La presente Clausola è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto.

b. Risarcimento.  Il Cliente si impegna a indennizzare, tenere indenne, difendere e manlevare HSI, compresa ciascuna Entità HSI, da qualsiasi rivendicazione, azione legale, danno, debito, responsabilità, perdita, obbligo, pagamento, costo e spesa (comprese le spese legali ragionevoli) derivanti da o correlati con: (i) la violazione da parte del Cliente di qualsiasi termine di cui al presente Contratto o di qualsiasi accordo tra il Cliente e il suo paziente; (ii) qualsiasi azione od omissione da parte del Cliente, compreso qualsiasi atto od omissione in relazione al paziente; (iii) la fornitura da parte del Cliente di informazioni, registrazioni, documenti o calchi non corretti o incompleti a HSI o qualsiasi mancata fornitura tempestiva ad HSI di tali informazioni, registrazioni, documenti o calchi e (iv) qualsiasi rapporto con autorità di regolamentazione, organismi di accreditamento o professionali competenti in relazione al Cliente. La presente Clausola è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto.

c. Diritti di proprietà intellettuale, riservatezza e marchi di fabbrica.

      1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale (compresi tutti i brevetti, i marchi di fabbrica, le denominazioni commerciali, i marchi di servizio, i logo, i design registrati, i modelli di utilità, i diritti di design, i diritti su database, i copyright (compresi quelli relativi a software e algoritmi informatici), i segreti commerciali e altre informazioni di natura riservata, il know-how e ogni altra proprietà e diritto intellettuale e industriale di natura simile o corrispondente in qualsiasi parte del mondo) su o relativi ai Prodotti, qualsivoglia materiale o informazione, Sistemi HSI (compreso il Portale Smilers), documenti o articoli predisposti o prodotti da HSI per il Cliente o qualsiasi paziente o messi a disposizione del Cliente o di qualsiasi paziente (collettivamente, la “Proprietà intellettuale HSI”), nell’ambito dei rapporti tra HSI e il Cliente, appartengono in modo assoluto ed esclusivo a HSI e il Cliente non potrà ottenere diritti o licenze in relazione agli stessi e non potrà utilizzare alcuna Proprietà intellettuale HSI, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente Contratto. Il Cliente si impegna a informare prontamente HSI qualora venga a conoscenza di qualsivoglia violazione di Proprietà intellettuali HSI da parte di qualsiasi persona o entità. La presente Clausola è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto.
      2. HSI concede al Cliente il diritto limitato all’utilizzo dei marchi di fabbrica sui Prodotti forniti da HSI in relazione all’uso e alla vendita degli stessi, secondo quanto autorizzato dal presente Contratto, nel corso della durata dello stesso. Qualsiasi modifica apportata ai materiali di marketing o altra documentazione correlata ai Prodotti, compresi, a titolo meramente esemplificativo, i materiali che includono marchi di fabbrica HSI, deve essere previamente approvata per iscritto da HSI.

d.  Assicurazione. Il Cliente dovrà stipulare, per tutta la durata del presente Contratto (e nel caso in cui qualsivoglia polizza sia in forma claims-made e reported, per i tre anni successivi), un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con la copertura abituale per i dentisti nel paese nel quale il Cliente ha sede.  HSI dovrà essere informata dell’annullamento o della scadenza di tale assicurazione con un preavviso di almeno 30 giorni.

e. Verifiche.  Il Cliente si impegna a collaborare a qualsiasi verifica effettuata da HSI (o da suoi agenti o rappresentanti debitamente incaricati) finalizzata a verificare l’osservanza del presente Contratto da parte del Cliente o necessaria al fine di attenersi alle leggi applicabili.

f. Notifiche.  Salvo diversa disposizione al riguardo, tutte le notifiche di cui al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intendono debitamente effettuate all’atto del ricevimento se consegnate a mano o mediante trasmissione elettronica con conferma del ricevimento, tre giorni dopo l’invio mediante posta certificata o raccomandata e un giorno dopo l’invio mediante corriere espresso, al rispettivo indirizzo delle parti indicato nella pagina delle firme del presente Contratto o altro indirizzo eventualmente comunicato per iscritto da una Parte all’altra. Qualsiasi notifica destinata a HSI dovrà essere accompagnata da una copia inviata a: Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, New York 11747; All’attenzione di: General Counsel; Fax: 631-843-5660.

g. Forza maggiore. HSI non potrà essere chiamata a rispondere di alcun mancato adempimento o ritardo nell’adempimento dei nostri obblighi di cui al presente Contratto causato da eventi al di fuori del nostro ragionevole controllo (“Evento di forza maggiore“). Qualsiasi mancato pagamento da parte del Cliente di qualsivoglia importo dovuto a HSI non potrà essere giustificato da alcun evento di forza maggiore. Gli obblighi di HSI di cui al presente Contratto saranno sospesi per il periodo di durata dell’evento di forza maggiore e HSI estenderà il termine per adempiere a tali obblighi per la durata del suddetto periodo, ma dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per adempiere ai medesimi.

h. Diritto applicabile.  Il presente Contratto sarà regolato da:

      1. In relazione a Clienti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, le leggi dello Stato di New York, senza alcun riferimento ai principi che governano i conflitti tra disposizioni di legge. Le parti accettano irrevocabilmente di rimettersi alla giurisdizione dei tribunali federali dei distretti est e sud di New York in relazione a qualsiasi causa, azione legale o procedimento derivante dal presente Contratto: e
      2. In relazione a Clienti ubicati nell’Unione Europea, le leggi del paese nel quale il Cliente ha sede. Le parti accettano irrevocabilmente di rimettersi alla giurisdizione dei tribunali competenti del luogo in cui il Cliente ha sede.

Le parti fin da ora rinunciano irrevocabilmente a qualsiasi obiezione in materia di “forum non conveniens” dei suddetti tribunali per qualsiasi causa, azione legale o procedimento.

i. Rimedi.  Poiché la Parte divulgante potrebbe non venire adeguatamente risarcita per i danni monetari in caso di violazione, da parte della Parte ricevente, di qualsiasi disposizione in materia di riservatezza contenuta nel presente Accordo, la Parte divulgante sarà tenuta a richiedere, oltre a qualsiasi altro diritto o rimedio disponibile, un’ingiunzione o un altro rimedio equitativo per rimediare a tale violazione o a qualsiasi minaccia di violazione.

j. Modifiche.  Il presente Contratto non può essere modificato né alcun obbligo fatto oggetto di rinuncia se non mediante atto scritto firmato da entrambe le parti.

k. Rinunce.  Nessun mancato esercizio o ritardo nell’esercizio di qualsivoglia diritto, potere o privilegio di ciascuna Parte ai sensi del presente Contratto potrà operare come rinuncia allo stesso diritto, potere o privilegio né alcun singolo o parziale esercizio degli stessi potrà precludere alcun altro o ulteriore esercizio dei medesimi o l’esercizio di qualsiasi altro diritto, potere o privilegio di cui al presente Contratto.

l. Clausola salvatoria.  Nel caso in cui qualsivoglia disposizione del presente Contratto sia ritenuta non valida o non applicabile da un tribunale competente, il presente Contratto, comprese tutte le altre disposizioni non interessate, resterà pienamente valido ed efficace, come se la disposizione non valida o non applicabile non fosse mai state inserita.

m. Pubblicità.  Nessuna Parte potrà pubblicizzare o rilasciare comunicati stampa o altri annunci pubblici riguardanti qualsiasi relazione tra le parti, il presente Contratto o l’esecuzione dello stesso senza previo consenso scritto dell’altra Parte; a condizione, tuttavia, che ciascuna Parte possa, senza necessità del consenso dell’altra, rilasciare qualsiasi comunicato stampa o altro annuncio pubblico richiesto dalla legge.

n. Titoli delle clausole.  I titoli contenuti nel presente Contratto sono inseriti soltanto per comodità di riferimento e non sono destinati ad avere alcuna influenza significativa sull’interpretazione dello stesso.

o. Intero accordo.  Il presente Contratto, compresi i presenti termini e condizioni e gli allegati allo stesso, ciascuno dei quali è integrato nella sua interezza al presente documento mediante riferimento, costituisce l’intero accordo tra il Cliente e HSI.  Il presente Contratto sostituisce qualsiasi contratto, proposta, accordo e comunicazione scritta o orale, precedente o contemporanea, tra o che coinvolge il Cliente e HSI.  Le disposizioni di cui al presente Contratto sostituiscono qualsiasi disposizione contraria contenuta in qualsivoglia documento usato o presentato da ciascuna Parte in relazione all’acquisto di Prodotti coperti dal presente Contratto.

 

Allegato A

Descrizione dei Prodotti e dei Pacchetti di Prodotti e Definizioni

 

DESCRIZIONE DEI PACCHETTI SMILERS E SMILERS EXPERT

Unlimited – Pacchetto di trattamento per casi da moderati a gravi con almeno 21 fasi. Include allineatori e affinamenti illimitati. Include allineatori/fasi e affinamenti (se necessari) illimitati e un set di apparecchi di contenzione.

Agile – Questa opzione di trattamento è riservata ai casi da lievi a moderati su una sola arcata con 11-20 fasi o su entrambe le arcate con 21-40 allineatori singoli. Include fino a due (2) affinamenti; un primo set di 10 allineatori seguito da un secondo set di 5 allineatori su una sola arcata oppure un primo set di 20 allineatori seguito da un secondo set di 10 allineatori su entrambe le arcate (se necessario). Se il trattamento supera il numero di allineatori previsti nella confezione, viene applicato un costo aggiuntivo per allineatore. Gli apparecchi di contenzione non sono inclusi.

Mini – Questa opzione di trattamento è riservata ai casi molto lievi con non più di 10 fasi su una sola arcata o non più di 20 allineatori singoli su entrambe le arcate. Include fino a un (1) affinamento di 10 allineatori (se necessario). Se il trattamento supera il numero di allineatori previsti nella confezione, viene applicato un costo aggiuntivo per allineatore. Gli apparecchi di contenzione non sono inclusi.

Aesthetics – Questa opzione di trattamento è riservata alla correzione da premolare a premolare su una sola arcata o su entrambe le arcate. Questa opzione di trattamento prevede limitate rotazioni di espansione. Pertanto, prima di confermare la fattibilità dell’opzione di trattamento per il paziente, esaminare attentamente la pianificazione del trattamento. Questi casi prevedono allineatori/fasi illimitati entro un (1) anno dall’inizio del trattamento. Gli apparecchi di contenzione non sono inclusi.

 

 

Allegato B

Garanzia sul Prodotto

 

La presente Garanzia copre i Prodotti aligner (“Prodotti Aligner“) e i Prodotti retainer (“Prodotti Retainer“) (collettivamente, i “Prodotti“) venduti al Cliente. La presente garanzia è a esclusivo beneficio dei Clienti idonei (individualmente, un “Clinico“) e non di altre persone o entità, compresi, a titolo meramente esemplificativo, pazienti, ambulatori, laboratori e/o altri fornitori intermedi.

 

  1. Il “Periodo di garanzia” è il seguente e vale per (i) pacchetti di Prodotti Aligner fino alla “Data di scadenza del trattamento” (calcolata considerando la data in cui il Prodotto Aligner in questione viene consegnato al Cliente e aggiungendo due (2) settimane per step (per configurazione del trattamento approvata), più 90 giorni; e (ii) Prodotti Retainer venduti separatamente fino a sei (6) mesi dalla Data di scadenza del trattamento; a condizione che HSI garantisca soltanto l’idoneità dei Prodotti Retainer fino a 60 giorni dalla data di spedizione al Cliente. (iii) Per Prodotti Aligner singoli venduti separatamente, HSI garantisce soltanto l’idoneità del prodotto fino a 15 giorni dalla data di spedizione al Cliente.
  2. Ambito di applicazione della Garanzia. Fatta salva l’idoneità e altri requisiti di cui alla presente Garanzia, nel caso in cui il Prodotto non funzioni a causa di un difetto nel corso del Periodo di Garanzia, HSI provvederà a sostituire il Prodotto difettoso usando l’originale configurazione del trattamento approvata e i dati del paziente originariamente forniti.
  3. Idoneità. Ai fini della presente Garanzia, il Clinico deve informare HSI prima della scadenza del periodo di garanzia applicabile e non oltre 30 giorni dalla scoperta del difetto del Prodotto, includendo nella notifica la documentazione a supporto dei fatti e delle circostanze relative al mancato funzionamento del Prodotto.
  4. Restituzioni. Il Cliente è responsabile dei Prodotti restituiti a HSI, a condizione che nel caso in cui il Prodotto restituito si dimostri coperto dalla presente Garanzia, i costi di trasporto ragionevoli e documentati per la restituzione del Prodotto siano a carico di HSI. Tutte le restituzioni devono essere effettuate a mezzo di un corriere nazionale affidabile che garantisca l’intero valore del Prodotto spedito. I Prodotti restituiti devono includere un numero di autorizzazione alla restituzione di materiali (RMA) apposto chiaramente all’esterno dell’imballo. Il pacco deve essere indirizzato al Reparto Resi. Si prega di contattare aligners@archive.henryscheinortho.com per assistenza. Saranno a carico del Cliente tutti i costi di trasporto e i rischi relativi a qualsiasi restituzione di Prodotti nel caso in cui il Prodotto o il motivo della restituzione non siano coperti dalla presente Garanzia.
  5. Esclusioni. La presente Garanzia non si applica in caso di:
  1.       Qualsivoglia trauma, incidente o altro danno al Prodotto da parte del paziente o di terzi;
  2.       Utilizzo del Prodotto in un paziente con controindicazioni accertate che possono interferire con una riuscita integrazione.
  3.       Normale usura dei Prodotti;
  4.       Qualsiasi uso improprio o modifica del Prodotto;
  5.       Qualsiasi utilizzo del Prodotto in combinazione con prodotti, materiali o servizi di terzi non espressamente autorizzati per iscritto da HSI;
  6.       Qualsiasi trattamento negligente da parte del Clinico o trattamento da parte di un Clinico non adeguatamente abilitato;
  7.       Qualsiasi altro danno, mancato funzionamento o difetto non causato da HSI.

 

6. FATTE SALVE EVENTUALI DISPOSIZIONI CONTRARIE CONTENUTE NELLA PRESENTE GARANZIA O QUALSIASI ACCORDO TRA HSI E IL CLIENTE, LA SOLA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DI HSI E DI CIASCUNA ENTITÀ HSI INTERESSATA IN BASE ALLA PRESENTE GARANZIA CONSISTE NELLA SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI COPERTI DALLA PRESENTE GARANZIA. NON VIENE CONCESSA ALCUNA GARANZIA IN MERITO AGLI ESITI DI QUALSIVOGLIA TRATTAMENTO CHE UTILIZZI I PRODOTTI O QUALSIASI COMBINAZIONE DEI PRODOTTI CON PRODOTTI DI TERZI, IN COMBINAZIONE O MENO CON QUALSIASI SERVIZIO HSI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI HSI (COMPRESE TUTTE LE ENTITÀ HSI) DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO POTRÀ SUPERARE L’IMPORTO DELLE PENALI PAGATE DAL CLIENTE A HSI IN BASE ALLO STESSO NEI 12 MESI PRECEDENTI. La presente Clausola è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione di qualsiasi accordo tra il Clinico e HSI.

 

7. Nessun rappresentante, dipendente o agente di HSI è autorizzato a rilasciare altre garanzie per conto di HSI o modificare i limiti di cui alla presente Garanzia sul Prodotto o i Termini e le Condizioni ai quali la presente Garanzia sul Prodotto è allegata o si riferisce.

 

 

 

Allegato C (Soltanto per Clienti statunitensi)

Business Associates Agreement HIPAA

(RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI SANITARIE)

 

Il presente BUSINESS ASSOCIATE AGREEMENT (il “Contratto”) viene stipulato tra Henry Schein, Inc. e/o le sue collegate (compresa, per chiarezza e nella misura applicabile, Ortho Organizers, Inc.), secondo quanto applicabile (ciascuna un “socio in affari”, secondo quanto applicabile) e il Cliente (come definito nei Termini e Condizioni) (il “Fornitore”) insieme ai Termini e Condizioni per i Prodotti Clear Aligner (“T&C”). Le parti convengono che ciascun socio in affari agisce in via disgiunta in base al presente Contratto e che, in quanto tale, gli obblighi e le responsabilità di ciascun socio in affari saranno disgiunte, e non congiunte, e riguarderanno unicamente il socio d’affari in questione e i prodotti o servizi specifici forniti o prestati dallo stesso. Entrambe le parti convengono quanto segue:

 

  1. DEFINIZIONI

I termini in maiuscolo usati, ma non diversamente definiti, nel presente Contratto sono da intendersi nello stesso significato ad essi attribuito negli standard sulla privacy relativi alle informazioni sanitarie individualmente identificabili di cui al titolo 45 del Code of Federal Regulations (“CFR”) parti 160 e 164, sottoparte E (la “Normativa sulla Privacy”), gli standard sulla sicurezza di cui al titolo 45 CFR, parti 160 e 164, sottoparte C (la “Normativa sulla Sicurezza”) e la normativa sulla notifica delle violazioni di cui al titolo 45 CFR, parte 164, sottoparte D (la “Normativa sulle Violazioni”), come di volta in volta modificati.

I seguenti termini in maiuscolo usati nel presente Contratto sono da intendersi nei seguenti significati:

    1. “Violazione” ha lo stesso significato di cui al titolo 45 CFR, parte 164.402.
    2. “Set di dati designati” indica un gruppo di dati conservati per il Fornitore e che sono dati medici e/o di fatturazione relativi a un singolo Paziente.
    3. “PHI elettroniche” indica le informazioni sanitarie protette (“PHI”) trasmesse o conservate dal Socio in affari per conto del Fornitore su mezzi elettronici quali, a titolo meramente esemplificativo, hard drive, dischi, Internet o intranet.
    4.  “HITECH Act” indica l’“Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act” di cui al P.L. 111-5 e tutte le normative promulgate successivamente, come di volta in volta modificate.
    5.  “Paziente” indica il soggetto le cui PHI sono contenute in registrazioni sanitarie o di fatturazione tenute dal Socio in affari per conto del Fornitore o il tutore o rappresentante personale debitamente nominato del suddetto soggetto.
    6.  “PHI” ha lo stesso significato del termine “informazioni sanitarie protette” di cui al titolo 45 CFR, parte 160.103, limitandosi alle informazioni create o ricevute dal Socio in affari da o per conto del Fornitore.
    7.  “Segretario” è da intendersi come Segretario del Dipartimento della sanità e i servizi sociali degli Stati Uniti o il suo designato.
    8.  “PHI non garantite” ha lo stesso significato del termine “informazioni sanitarie protette non garantite” di cui al titolo 45 CFR, parte 164.402.

 

2. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL SOCIO IN AFFARI

    1. Il Socio in affari si impegna ad attenersi alle disposizioni della Normativa sulla Sicurezza di cui al titolo 45 C.F.R. §§ 164.308, 164.310, 164.312 e 164.316, come di volta in volta modificate, in relazione alla sicurezza delle PHI, allo stesso modo in cui tali disposizioni si applicano al Fornitore.
    2. Il Socio in affari si impegna ad attenersi alle disposizioni della Normativa sulla Privacy di cui al titolo 45 C.F.R. § 164.504(e), come di volta in volta modificate, in relazione all’utilizzo e alla divulgazione delle PHI, allo stesso modo in cui tali disposizioni si applicano al Fornitore. I requisiti aggiuntivi di cui all’HITECH Act relativi alla riservatezza e resi applicabili in relazione alle entità coperte sono applicabili anche al Socio in affari e dovranno essere integrati e sono integrati nel Business Associate Agreement mediante il presente riferimento.
    3. Il Socio in affari si impegna a non usare o divulgare ulteriormente PHI oltre a quanto specificamente consentito o richiesto dal presente Contratto o richiesto dalla legge.
    4. Il Socio in affari si impegna ad adottare protezioni adeguate e ad attenersi, laddove applicabile, alle disposizioni di cui alla sottoparte C del titolo 45 CFR, parte 164, in relazione alle PHI elettroniche, e a prevenire l’uso o la divulgazione di PHI al di là di quanto previsto dal presente Contratto.
    5. Il Socio in affari si impegna ad attenuare, per quanto possibile, qualsiasi effetto negativo di cui sia a conoscenza dell’uso o della divulgazione di PHI da parte dello stesso in violazione dei requisiti di cui al presente Contratto.
    6. Il Socio in affari si impegna a informare il Fornitore qualora venga a conoscenza di qualsivoglia uso o divulgazione di PHI non previsti dal presente Contratto, compresa qualsiasi violazione di PHI non garantite ai sensi del titolo 45 CFR, parte 164.410, e di qualsiasi problema di sicurezza del quale sia venuto a conoscenza.  Fatte salve eventuali disposizioni contrarie, le parti prendono atto e convengono che il presente Contratto costituisce notifica al Fornitore del fatto che il Socio in affari possa periodicamente subire attacchi broadcast al proprio firewall, scansioni delle porte, tentativi non riusciti di accesso, denial of service e simili incidenti alla sicurezza non andati a fine e che il Socio in affari non è tenuto a riportare tali incidenti al Fornitore fintanto che questi non si traducano in accesso, utilizzo o divulgazione non autorizzati di PHI.
    7. Il Socio in affari si impegna ad assicurarsi che qualsiasi Subappaltatore che crea, riceve, conserva o trasmette PHI per conto del Socio in Affari per conto del Fornitore accetti le stesse restrizioni e condizioni applicabili al Socio in affari in relazione a tali informazioni, compresa, a titolo meramente esemplificativo, l’implementazione di adeguate protezioni al fine di tutelare la sicurezza delle PHI elettroniche.
    8. Su richiesta scritta del Fornitore, il Socio in affari si impegna a consentire al Fornitore l’accesso alle PHI detenute dal Socio in affari in un set di dati designati (nel caso in cui i suoi accordi con il Fornitore impongano al Socio in affari di tenere set di dati designati per conto del Fornitore), al fine di consentire al Fornitore di adempiere ai requisiti di accesso e copia da parte del Paziente di cui al titolo 45 CFR, parte 164.524. Nel caso in cui il Socio in affari tenga una cartella clinica elettronica contenente le PHI, egli dovrà fornire le informazioni prodotte in conformità con la presente clausola 2(h) in formato elettronico al fine di consentire al Fornitore di adempiere ai suoi obblighi di cui alla normativa applicabile.
  1. Su richiesta scritta del Fornitore, il Socio in affari si impegna ad apportare qualsivoglia modifica alle PHI detenute in un set di dati designati (nel caso in cui i suoi accordi con il Fornitore impongano al Socio in affari di tenere set di dati designati per conto del Fornitore) indicata o concordata dal Fornitore ai sensi del titolo 45 CFR, parte 164.526.
    1. Su richiesta del Fornitore, il Socio in affari si impegna a mettere a disposizione del Segretario le sue procedure, i suoi registri e la sua documentazione riguardanti l’utilizzo e la divulgazione di PHI al fine di verificare il rispetto da parte del Fornitore della Normativa sulla Privacy, fatto salvo il rapporto privilegiato tra cliente e avvocato e altri privilegi di legge applicabili.
    2. Il Socio in affari si impegna a documentare la divulgazione di PHI e le informazioni correlate a tale divulgazione in base alla necessità del Fornitore di rispondere alla richiesta del Paziente di giustificare la divulgazione di PHI ai sensi del titolo 45 CFR, parte 164.528 e successive modifiche.
  1. Su richiesta scritta del Fornitore, il Socio in affari si impegna a fornire al Fornitore le informazioni raccolte ai sensi della Clausola II.k del presente Contratto, per consentire al Fornitore di rispondere alla richiesta del Paziente di giustificare la divulgazione di PHI ai sensi del titolo 45 CFR, parte 164.528.
  2. Il Socio in affari si impegna, nella misura in cui debba adempiere all’obbligo del Fornitore di cui alla Normativa sulla Privacy, ad attenersi ai requisiti di tale normativa applicabili al Fornitore nell’adempimento di tale obbligo.
    1. Il Socio in affari si impegna a informare il Fornitore, senza irragionevoli ritardi, ma in ogni caso non oltre 60 giorni dopo esserne venuto a conoscenza, dell’utilizzo o divulgazione non autorizzati da parte del o per conto del Socio in affari che costituiscono una violazione di PHI non garantite, salvo che riceva una richiesta di ritardare tale notifica da un funzionario preposto all’applicazione della legge ai sensi del titolo 45 CFR, parte 164.412. Tale notifica dovrà includere un elenco dei Pazienti interessati e descrivere la violazione in ragionevole dettaglio così da consentire al Fornitore di adempiere ai suoi obblighi di cui alla normativa applicabile.
    2. Su richiesta scritta del Fornitore, il Socio in affari si impegna a soddisfare la richiesta del Paziente di limitare la divulgazione di determinate informazioni a piani sanitari in conformità con il titolo 45, parte 164.522 e all’HITECH Act, qualora tale divulgazione a un piano di assistenza sanitaria sia finalizzata ad effettuare pagamenti o operazioni sanitarie e le PHI riguardino esclusivamente un articolo o servizio sanitario che il Paziente ha pagato interamente di tasca sua. Fatta eccezione per il caso in cui il Fornitore debba acconsentire alla richiesta di limitazione da parte del paziente ai sensi dell’HITECH Act, il Socio in affari non è tenuto ad acconsentire alla richiesta del Paziente di limitare l’uso o la divulgazione di PHI.

 

3. USO E DIVULGAZIONE DA PARTE DEL SOCIO IN AFFARI CONSENTITI

    1. Il Socio in affari può utilizzare o divulgare PHI per svolgere o prestare funzioni, attività o servizi per o per conto del Fornitore in conformità con gli accordi contrattuali o di altro tipo tra il Fornitore e il Socio in affari.
    2. Salvo diversamente consentito dalla Clausola IV del presente Contratto, il Socio in affari dovrà limitare l’utilizzo e la divulgazione di PHI al minimo necessario per consentirgli di prestare servizi per conto del Fornitore.

 

4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULL’UTILIZZO E LA DIVULGAZIONE

    1. Il Socio in affari può utilizzare PHI per la propria adeguata gestione e amministrazione o per adempiere alle sue responsabilità di legge.
    2. Il Socio in affari può divulgare PHI per la propria adeguata gestione e amministrazione, a condizione che tale divulgazione sia richiesta dalla legge o il Socio in affari ottenga una ragionevole garanzia dal soggetto al quale le PHI vengono comunicate che queste ultime resteranno riservate e saranno usate o ulteriormente divulgate soltanto se richiesto dalla legge o per il fine per il quale sono state comunicate al soggetto in questione e quest’ultimo informerà il Socio in affari di qualsiasi situazione di cui venga a conoscenza nella quale la riservatezza delle PHI sia stata violata.
    3. Il Socio in affari può utilizzare PHI per fornire servizi di aggregazione dati di cui al titolo 45 CFR, parte 164.504(e)(2)(i)(B) (ovvero, combinando le PHI che riceve dal Fornitore con le PHI ricevute dal Socio in affari operante in qualità di socio in affari di un’altra struttura, ai fini dello svolgimento di analisi su dati correlate a operazioni sanitarie di diverse strutture).
    4. Il Socio in affari può utilizzare PHI per creare informazioni sanitarie anonime nella misura consentita dalla Normativa sulla Privacy. Non ci sono limitazioni all’utilizzo o alla divulgazione da parte del Socio in affari di informazioni sanitarie rese anonime una volta avvenuta tale trasformazione.

 

5. OBBLIGHI DEL FORNITORE

    1. Il Fornitore dichiara e garantisce al Socio in affari che la sua Informativa sulla Privacy consente al Fornitore stesso di comunicare PHI al Socio in affari e che tale informativa include i termini e le dichiarazioni richieste dalla Normativa sulla Privacy. Il Fornitore si impegna a non modificare tale informativa o le sue politiche sulla privacy in alcun modo che possa incidere sul diritto del Socio in affari di utilizzare o divulgare PHI ai sensi del presente Contratto, senza il consenso del Socio in affari, fatta salva l’osservanza delle leggi applicabili.
    2. Laddove applicabile, il Fornitore si impegna a informare il Socio in affari in merito a qualsiasi modifica o revoca da parte di un Paziente del consenso a utilizzare o divulgare PHI, nella misura in cui tali modifiche possano incidere sull’utilizzo o divulgazione consentiti delle PHI da parte del Socio in affari.
    3. Il Fornitore non può richiedere al Socio in affari di utilizzare o divulgare PHI in alcun modo non consentito dalla Normativa sulla Privacy, la Normativa sulla Sicurezza o altre leggi applicabili o dalla sua Informativa sulla Privacy se fatto dal Fornitore, fatti salvi gli usi specificamente consentiti dalla Clausola IV di cui sopra, laddove il Socio in affari possa usare o divulgare PHI per sue attività di aggregazione dati o gestione e amministrazione.
    4. Il Fornitore dichiara e garantisce al Socio in affari che si atterrà a tutti i requisiti di cui alla Normativa sulla Privacy, la Normativa sulla Sicurezza e qualsiasi requisito federale o statale analogo in materia di riservatezza.

 

6. OBBLIGHI RECIPROCI

Le parti si impegnano a non ricevere, né direttamente né indirettamente, alcuna retribuzione in cambio di qualsivoglia PHI dei Pazienti, salvo che una valida autorizzazione in tal senso sia data dal Paziente ai sensi del titolo 45 CFR, parte 164.508. Fermo restando quanto precede, le parti convengono che possono ricevere una retribuzione in cambio delle PHI dei Pazienti ai sensi del titolo 42 USC, § 17935(d)(2) e titolo 45 CFR, parte 164.502(a)(5)(ii)(B)(2).

 

7. DURATA E RISOLUZIONE

    1. Il presente Contratto entrerà in vigore alla data sopra riportata e resterà pienamente valido ed efficace fintanto che persista una relazione tra il Fornitore e il Socio in affari.  Il presente Contratto terminerà una volta che tutte le PHI fornite dal Fornitore al Socio in affari o create o ricevute da quest’ultimo per conto del Fornitore siano state distrutte o restituite al Fornitore o, nel caso in cui la loro distruzione o restituzione non sia attuabile, una volta che a tali informazioni siano state estese protezioni in conformità con le disposizioni sulla risoluzione di cui alla Clausola  VII.d.2 seguente.
    2. Nel momento in cui il Fornitore venga a conoscenza di una grave violazione del presente Contratto da parte del Socio in affari, il Fornitore dovrà comunicarlo per iscritto al Socio in affari indicando la violazione e concedere allo stesso 30 giorni di tempo per porvi rimedio; nel caso in cui il Socio in affari non ponga rimedio o termine alla violazione entro il termine indicato o qualora non sia possibile porvi rimedio, il Fornitore può risolvere il presente Contratto con effetto immediato e/o comunicare il fatto al Segretario.
    3. Nel momento in cui il Socio in affari venga a conoscenza di una grave violazione del presente Contratto da parte del Fornitore, il Socio in affari dovrà comunicarlo per iscritto al Fornitore indicando la violazione e concedere allo stesso l’opportunità di porvi rimedio entro 30 giorni; nel caso in cui il Fornitore non ponga rimedio o termine alla violazione entro il termine indicato o qualora non sia possibile porvi rimedio, il Socio in affari può risolvere il presente Contratto con effetto immediato e/o comunicare il fatto al Segretario.
    4. Effetti della risoluzione.
        1. Fatte salve le disposizioni di cui alla Clausola VII.d.2 seguente, alla risoluzione del presente Contratto per qualsiasi causa, il Socio in affari dovrà restituire o distruggere tutte le PHI ricevute dal Fornitore o create o ricevute dal Socio in affari per conto del Fornitore.  La presente disposizione si applica anche alle PHI in possesso di subappaltatori o agenti del Socio in affari.  Il Socio in affari non potrà conservare copie delle PHI.
        2. Nel caso in cui il Socio in affari ritenga che la restituzione o la distruzione delle PHI sia impraticabile, egli dovrà notificare al Fornitore le ragioni di tale impraticabilità e, conseguentemente, estendere le protezioni di cui al presente Contratto a tali PHI e limitarne l’ulteriore utilizzo e divulgazione ai fini che rendono la restituzione o la distruzione non praticabile, fintanto che il Socio in affari conservi tali PHI.

 

8. NOTIFICHE

Qualsiasi notifica, richiesta o rendicontazione richiesta o consentita da qualsivoglia disposizione di cui al presente Contratto dovrà essere in forma scritta e si considera effettuata all’atto della spedizione della stessa mediante raccomandata prioritaria con avviso di ricevuta, con affrancatura prepagata, o mediante posta celere. Le notifiche destinate al Socio in affari dovranno essere spedite all’attenzione dell’HIPAA Compliance Officer all’indirizzo: Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, New York 11747, con copia all’Ufficio Legale; fax: 631-843-5660.  Le notifiche destinate al Fornitore dovranno essere spedite all’indirizzo comunicato al Socio in affari.

 

9. MISCELLANEA

    1. Il presente Contratto è tra il Fornitore e il Socio in affari e non può essere interpretato o considerato come destinato a conferire alcun diritto a terzi, compresi i Pazienti.
    2. Le parti convengono che eventuali ambiguità del presente Contratto dovranno essere risolte a favore del significato che si attenga e sia coerente con l’Health Insurance Portability and Accountability Act, la Normativa sulle Transazioni, la Normativa sulla Sicurezza, la Normativa sulla Privacy e l’HITECH Act
    3. Il presente Contratto sarà regolato e dovrà essere interpretato in conformità con le leggi dello stato del Delaware, senza alcun riferimento ai principi che governano i conflitti tra disposizioni di legge in vigore in tale stato.
    4. Il Fornitore e il Socio in affari si impegnano a negoziare in buona fede nel caso in cui, a ragionevole giudizio di ciascuna parte, modifiche al presente Contratto si rendano necessarie a causa di modifiche di legge o regolamentazione alla Normativa sulla Privacy, la Normativa sulla Sicurezza o l’HITECH Act.
    5.  Nel caso in cui non sia possibile attenersi tanto al presente Contratto quanto a sottostanti contratti di servizi tra le Parti, le disposizioni di cui al presente Contratto sono da intendersi prevalenti.
    6. Il presente Contratto sostituisce qualsiasi precedente accordo avente lo stesso oggetto.

 

 

EXHIBIT D (Solo per i client dell’Unione Europea)

GDPR CONTROLLER-PROCESSOR AGREEMENT

 

Il presente ACCORDO GDPR CONTROLLER-PROCESSOR (“CPA“) è parte integrante e aggiunge le seguenti clausole sulla privacy ai Termini e Condizioni a cui il presente CPA è allegato o collegato (“T&C“), tra il Cliente (come definito nelle T&C) (“Titolare“) e l’Entità HSI (come definita nelle T&C) che fornisce i Prodotti (come definiti nelle T&C) (“Responsabile“) al Cliente; ciascuna “Parte” ed entrambe congiuntamente le “Parti”.

 

  1. Ambito di applicazione e compiti
    1. Il presente CPA si applica al trattamento dei dati personali rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”) e soggetto all’utilizzo da parte del Titolare dei servizi del Responsabile sulla base dei T&C. Se non diversamente specificato, i termini in maiuscolo contenuti nel presente CPA hanno lo stesso significato attribuitogli dal GDPR.
    2. In particolare, i Dati Personali soggetti al presente CPA sono: dati personali necessari per la produzione e la vendita di Prodotti e servizi Aligner ai pazienti del Cliente.
    3. I Dati Personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare per le seguenti finalità: produrre e vendere i Prodotti Aligner ai pazienti del Cliente. I dati Personali sono trattati dal Responsabile per conto del titolare per la durata stabilita nei T&C.
    4. Le Parti concordano che il Titolare, in qualità di “titolare del trattamento”, è responsabile della conformità con riferimento ai servizi e il Responsabile, in qualità di “responsabile del trattamento”, è responsabile della conformità con riferimento  a tutte le leggi sulla privacy applicabili (incluso, a titolo esemplificativo, il GDPR) e a tutti gli obblighi stabiliti dal presente CPA.
    5. Il Responsabile del trattamento tratta i Dati personali per conto del Titolare del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi previsti dagli accordi tra le Parti e in stretta conformità con le istruzioni documentate del Titolare del trattamento, anche per quanto riguarda il trasferimento dei Dati personali in paesi diversi da quello di destinazione, e non tratta tali Dati personali in nessun altro modo o per nessun altro scopo, tranne nei casi in cui ciò sia richiesto o consentito dalle leggi dell’Unione Europea (“UE”) (o di qualsiasi Stato membro dell’UE).  Il Titolare è consapevole che la fornitura dei Prodotti al Titolare richiede il trasferimento dei Dati personali a sub-responsabili in paesi terzi (come specificato di seguito nella Sezione 6 di seguito) e, di conseguenza, incarica il Responsabile del trattamento di effettuare o consentire tali trasferimenti di conseguenza.
    6.  Le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile consistono nel fornire i servizi come indicato nelle descrizioni dei servizi applicabili e nelle T&C. Se il Titolare impartisce istruzioni aggiuntive, il Titolare rimborserà al Responsabile i costi che ne derivano sulla base di tempo e materiale. Prima di iniziare il lavoro, il Responsabile informerà di tali costi aggiuntivi e il lavoro verrà avviato solo se il Titolare del trattamento avrà approvato i costi aggiuntivi.

 

2. Trasferimenti di Dati Personali al di fuori dell’UE o dello Spazio economico europeo (“SEE”). 

    1. Le seguenti disposizioni si applicano ai trasferimenti di Dati Personali verso paesi al di fuori dell’UE o del SEE, ad eccezione di quei casi in cui la Commissione UE ha deciso che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specificati all’interno di tale paese terzo garantiscono un livello di protezione adeguato (articolo 45 del GDPR).
    2. Se il Responsabile è stabilito al di fuori dei paesi o delle aree menzionate nella Sezione 2.1, il trasferimento dei Dati Personali è soggetto all’applicazione delle Clausole contrattuali tipo per i trasferimenti da Titolare del trattamento a Responsabile del trattamento, come stabilito dalla Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione europea (“C2P SCCs”), annesse al presente Allegato D.

 

3. Sicurezza del trattamento

3.1.      Il Responsabile riconosce che il Responsabile e ciascun Sub-Responsabile ha implementato e mantiene appropriate misure tecniche e organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà delle persone, tenendo conto della natura, del contesto, delle finalità e dell’ambito del trattamento, dei costi di implementazione e delle informazioni a disposizione del Responsabile.  In particolare, il Responsabile del trattamento proteggerà i Dati Personali da: (i) distruzione accidentale o illecita; e (ii) perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai Dati Personali.

Tali misure comprendono, a seconda dei casi:

  1. la pseudonimizzazione e la crittografia dei Dati Personali;
  2. la capacità di garantire costantemente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di elaborazione;
  3. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  4. un processo di verifica, valutazione e verifica periodica dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento;
  5. mantenere i Dati Personali separati dai dati e dalle informazioni degli altri clienti;

nonché

  1. qualsiasi altra misura di sicurezza notificata di volta in volta per iscritto dal Titolare del trattamento.

3.2. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi violazione relativa ai Dati Personali (come definiti dal GDPR) trattati dal Responsabile del trattamento per conto del Titolare.

3.3. Il Responsabile si impegna a mantenere la riservatezza e il segreto professionale e dichiara che il Responsabile autorizza le persone a trattare i Dati Personali per conto del Responsabile sulla base di una stretta necessità e che tali persone autorizzate si sono impegnate a mantenere la riservatezza o sono soggette a un obbligo di riservatezza previsto dalla legge.

 

4. Accountability

    1. Ove necessario, il Responsabile informa tempestivamente il Titolare qualora il trattamento dei Dati Personali da parte del Responsabile possa comportare un rischio elevato per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Il Responsabile assiste il Titolare nell’effettuazione di valutazioni d’impatto (come definite dal GDPR) rispetto al trattamento dei Dati Personali da parte del Responsabile per conto del Titolare.
    2. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità al Regolamento e consente e contribuisce alle verifiche condotte o richieste dal Titolare del trattamento.

 

5. Diritti delle persone e cooperazione. Il Responsabile assiste il Titolare mettendo in atto le opportune misure tecniche e organizzative per l’adempimento degli obblighi del Titolare  di rispondere, a seconda dei casi, alle richieste di trasparenza, accesso, rettifica, correzione, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità dei Dati Personali previste dal Regolamento e a qualsiasi altra corrispondenza, richiesta o reclamo ricevuti da un interessato, da un’autorità di regolamentazione o da terze parti in relazione al trattamento dei Dati Personali.  Nel caso in cui tali richieste, corrispondenza, indagini o reclami siano rivolti direttamente al Responsabile, quest’ultimo dove informare tempestivamente il Titolare fornendo tutti i dettagli in merito.

Quando riceve una richiesta di cancellazione, il Responsabile limita il trattamento dei Dati Personali entro cinque (5) giorni dalla richiesta e comunica lo stesso obbligo a qualsiasi Sub-responsabile incaricato del trattamento per conto del Responsabile.

 

6. Sub-Responsabili

    1. Il Titolare autorizza il Responsabile ad avvalersi dei seguenti Sub-Responsabili per il trattamento dei Dati Personali al fine di eseguire i seguenti servizi ai sensi die T&C per conto del Titolare:
      1. Biotech Dental Smilers S.A.S., 305 allee de Craponme, 13300, Salon-de-Provence, Francia (una società affiliata di Henry Schein, Inc.) per la fabbricazione dei Prodotti per l’allineamento dentale.
      2. Ortho Organizers, Inc., 1822 Aston Ave Carlsbad, CA, 92008-7306 USA, (a Henry Schein, Inc. subsidiary) per esaminare il prodotto e il caso;
      3. Henry Schein One, LLC, 1220 S 630 E Ste 100 American Fork, UT, 84003-3917 USA, per la fornitura e la manutenzione del software DDX utilizzato per la produzzione dei Prodotti Aligner; e
      4. Software Nemotec, S.L., Avenida Juan Caramuel, 1 – Parque Cientifico Tecnologico – 28919 Leganes, Madrid, Spagna, per la fornitura e la manutenzione del software utilizzato per abilitare la pianificazione del trattamento e la fabbricazione dei Prodotti per l’allineamento dentale.
      5. Other Sub-processors (Sub-Processors outside of HENRY SCHEIN GROUP):

 

Sub-Processors of BIOTECH DENTAL SMILERS – FRANCE:

 

Company’s Name Country Business Address Contact Person

(name, position, contact details)

Description of processing

(in case several sub-processors are authorised for the same activity, also provide a clear delimitation of responsibilities)

STE STOLEN PAD Tunisie MOEZ IBN BADIS VILA 3 , Borj Louzir 2083 Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
Marià Teresa GARCIA TRUJILLO

 

Espagne Calle Bolivia 40 1°F, 28016 Madrid Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
Abdul Rahman HREH

 

France Domicile : 48 Rue Burdeau – 69001 Lyon Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
Alexandre Vinicius Vieira Gonçalves BATISTA

 

Portugal Rua 7 Junho 1759, 16 RC D – 1495-750 Cruz Quebrada-Dafundo Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
STE STOLEN PAD Tunisie MOEZ IBN BADIS VILA 3 , Borj Louzir 2083 Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
AL FAWARES Belgique Quai Orban 15 boîte 22 – 4020 Liège Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
EPSILON ORTHODONTIE France 46 Rue Ambroise Pare – 83 340 Le Cannet des Maures Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
  France 190 Route Nationale – résidence le Clos Margurite, Appt. 36, – 62 660 Beuvry Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
FLECTIREFLECTE LDA Portugal Rua das Chieiras, 607, hab.02A, R/C, Canidelo, Vila Nova de Gaia, Porto, 4400-415 Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
TAKKOUZ CONSEIL France 37 chemin de Crépieux – 69 300 Caluire-et-Cuire Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
Valentin BECAR

 

France Domicile : 23 impasse des Figuiers – 13 600 La Ciotat Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
Silvia Maria GARCIA ESTEVE Espagne Calle Estrella 17, 4 derecha, 28004 Madrid Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract
SILICO France 149 Bd de Stalingrad, 69100 Villeurbanne Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

Silico developpsmanages the storage of the smilers website database and associated files that are used to realise aligners treatment 

Also, Silico develops projects and web plateforms for BD SMILERS.

SECURE4ALL France 305 allées de Craponne – 13300 Salon de Provence Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

Secure4all manages the storage of the smilers website database and associated files that are used to realise aligners treatment 

 

Sub-Processors of SOFTWARE NEMOTEC – SPAIN:

 

Company’s Name Country Business Address Contact Person

(name, position, contact details)

Description of processing

(in case several sub-processors are authorised for the same activity, also provide a clear delimitation of responsibilities)

RELU BV Belgium 3001 Leuven, Kapeldreef 60 (Belgium), Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director

a.dubois@biotech-dental.com

AI-assisted analysis of 3D STL or DICOM files to perform root segmentation

 

 

Il Responsabile dichiara di aver imposto per contratto a ciascuno dei suoi sub-Responsabili (“Sub-Responsabili”) gli stessi obblighi privacy, in particolare per quando riguarda l’implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate, e che il fatto per cui il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile per qualsiasi violazione dei dati causata da un atto, un errore o un’omissione dei suoi Sub-Responsabili.

 

    1. Il Responsabile informa il Titolare dell’identità e dei servizi forniti da eventuali Sub-Responsabili che hanno accesso ai dati del Titolare ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati dell’UE prima di stipulare un nuovo rapporto contrattuale, dando al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche. Questa comunicazione avviene tramite un aggiornamento delle informazioni a disposizione del Titolare nel portale clienti del servizio, oppure per iscritto (ad es. notifica via e-mail con ricevuta di ritorno o altro meccanismo che ne garantisca la ricezione), e il Titolare ha dieci (10) giorni di tempo per approvare o rifiutare il Subp-Responsabile. Se il Titolare rimane in silenzio, ciò viene considerato come un’accettazione del nuovo Sub-Responsabile. Se il Titolare non approva il Sub-Responsabile, il Responsabile ha il diritto a sua esclusiva discrezione di rescindere i T&C (compreso il presente CPA) con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Titolare.
    2. Nel caso in cui un Sub-Responsabile sia incaricato dal Responsabile di eseguire servizi ai sensi delle CGC, il Resposabile dichiara che al Sub-Responsabile saranno imposti per contratto gli stessi obblighi di riservatezza riguardanti i dati stabiliti nel presente CPA, in particolare per quanto riguarda la fornitura di garanzie sufficienti per l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate.

 

  1. Termine dei servizi.  Al termine della fornitura dei servizi in conformità ai T&C, il Responsabile è tenuto a cancellare o restituire in modo sicuro tutti i Dati Personali al Titolare, a scelta del Titolare stesso, e cancellare in modo sicuro tutte le copie degli stessi, a meno che la legge dell’UE o di uno Stato membro dell’UE non richieda la conservazione dei Dati personali.  In deroga a quanto sopra, il Responsabile del trattamento potrà conservare temporaneamente una copia di alcuni Dati Personali qualora ciò sia necessario per adempiere a un obbligo di legge, a condizione che tali Dati Personali siano adeguatamente isolati da altri dati e conservati in modo sicuro con accesso limitato nella misura richiesta dalla legge applicabile. Una volta scaduto tale obbligo, il Responsabile cancellerà in modo sicuro tutti i Dati Personali.

 

 

 

STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES (MODULO 2 – TRASFERIMENTO DA TITOLARE DEL TRATTAMENTO A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO)

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)[1] in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.
Le parti:

    1. la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le «entità») che trasferiscono i dati personali, elencate nell’allegato I.A. (di seguito «esportatore»), e
    2. la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall’esportatore, direttamente o indirettamente tramite un’altra entità anch’essa parte delle presenti clausole, elencate nell’allegato I.A. (di seguito «importatore»)

hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole»).

Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all’allegato I.B.
L’appendice delle presenti clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 2

Effetto e invariabilità delle clausole

Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, e dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell’articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell’appendice. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l’esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 3

Terzi beneficiari

a. Gli interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell’esportatore e/o dell’importatore, con le seguenti eccezioni:

    1. clausola 1, clausola 2, clausola 3, clausola 6, clausola 7;
    2. clausola 8.1(b), 8.9(a), (c), (d) and (e);
    3. clausola 9(a), (c), (d) and (e);
    4. clausola 12(a), (d) and (f);
    5. clausola 13;
    6. clausola 15.1(c), (d) and (e);
    7. clausola 16(e); and
    8. clausola 18(a) and (b).
b. La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 4

Interpretazione

Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.
Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

 

 

Clausola 5

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell’accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 6

Descrizione dei trasferimenti

dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell’allegato I.B.

Clausola 7

Clausola di adesione successiva

(a) Un’entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l’accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando l’appendice e firmando l’allegato I.A.

(b) Una volta compilata l’appendice e firmato l’allegato I.A, l’entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione nell’allegato I.A.

(c) L’entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all’adesione.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 8

Garanzie in materia di protezione dei dati

L’esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l’importatore, grazie all’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

  1. Istruzioni
L’importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell’esportatore. L’esportatore può impartire tali istruzioni per tutta la durata del contratto.
L’importatore informa immediatamente l’esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni.

2. Limitazione delle finalità

L’importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all’allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni dell’esportatore.

3. Trasparenza

Su richiesta, l’esportatore mette gratuitamente a disposizione dell’interessato una copia delle presenti clausole, compresa l’appendice compilata dalle parti. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, comprese le misure descritte nell’allegato II e i dati personali, l’esportatore può espungere informazioni dall’appendice delle presenti clausole prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l’interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all’interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte. Questa clausola lascia impregiudicati gli obblighi incombenti all’esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

4. Esattezza

Se l’importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l’esportatore. In tal caso, l’importatore coopera con l’esportatore per cancellarli o rettificarli. .

5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

L’importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell’allegato I.B. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l’importatore, a scelta dell’esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell’esportatore e certifica a quest’ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all’esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l’importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all’importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l’importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, in particolare il requisito per l’importatore, a norma della clausola 14, lettera e), di informare l’esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla clausola 14, lettera a) .

6. Sicurezza del trattamento

L’importatore e, durante la trasmissione, anche l’esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l’attribuzione dei dati personali a un interessato specifico restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell’esportatore. Nell’adempiere all’obbligo ai sensi del presente paragrafo, l’importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell’allegato II. L’importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.
L’importatore concede l’accesso ai dati personali ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l’attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
In caso di violazione dei dati personali trattati dall’importatore a norma delle presenti clausole, l’importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L’importatore informa l’esportatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla violazione, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
L’importatore coopera con l’esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica all’autorità di controllo competente e agli interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l’importatore.

7. Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l’importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui all’allegato I.B.

8. Trasferimenti successivi

L’importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata dell’esportatore. L’importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell’Unione europea[2] (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo – di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato.

il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo;
il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell’articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione;
il trasferimento successivo è necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell’ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari; o
(iv) il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell’importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità .

9. Documentazione e rispetto

L’importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell’esportatore relative al trattamento a norma delle presenti clausole.
Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l’importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell’esportatore.
L’importatore mette a disposizione dell’esportatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole e, su richiesta dell’esportatore, consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un’attività di revisione, l’esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell’importatore.
L’esportatore può scegliere di condurre l’attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell’importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
parti mettono a disposizione dell’autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

Clausola 9

Ricorso a sub-responsabili del trattamento

L’importatore non può subcontrattare a un sub- responsabile del trattamento le attività di trattamento da effettuare per conto dell’esportatore a norma delle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta dell’esportatore. L’importatore presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno [specificare il periodo] prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire all’esportatore di decidere in merito all’autorizzazione. L’elenco dei sub- responsabili del trattamento già autorizzati dall’esportatore figura nell’allegato III. Le parti tengono aggiornato tale allegato
Qualora l’importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell’esportatore), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l’importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli interessati.[3]  Le parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l’importatore adempie agli obblighi di cui alla clausola 8.8. L’importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l’importatore è soggetto in conformità delle presenti clausole.
Su richiesta dell’esportatore, l’importatore gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l’importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia..
L’importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell’esportatore dell’adempimento degli obblighi del sub- responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l’importatore. L’importatore notifica all’esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto.
L’importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l’importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l’esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest’ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Clausola 10

Diritti dell’interessato

L’importatore notifica prontamente all’esportatore qualunque richiesta ricevuta da un interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dall’esportatore.
L’importatore assiste l’esportatore nell’adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l’esercizio dei loro diritti in virtù del regolamento (UE) 2016/679. A tale riguardo, le parti stabiliscono nell’allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l’assistenza, nonché l’ambito di applicazione e la portata dell’assistenza richiesta.
Nell’adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), l’importatore si attiene alle istruzioni dell’esportatore.

Clausola 11

Ricorso

L’importatore informa gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.
In caso di controversia tra un interessato e una delle parti sul rispetto delle presenti clausole, la parte in questione fa tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle.
Qualora l’interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità della clausola 3, l’importatore accetta la decisione dell’interessato di:

  1. proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro di residenza abituale o del luogo di lavoro o all’autorità di controllo competente in conformità della clausola 13;
  2. deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della clausola 18.
Le parti accettano che l’interessato possa essere rappresentato da un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
L’importatore si attiene a qualunque decisione vincolante a norma della legislazione applicabile dell’UE o degli Stati membri.
L’importatore dichiara che la scelta compiuta dall’interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile.

Clausola 12

Responsabilità

Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.
L’importatore è responsabile nei confronti dell’interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o il suo sub- responsabile del trattamento ha causato all’interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l’interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento.
Nonostante la lettera b), l’esportatore è responsabile nei confronti dell’interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o l’importatore (o il suo sub-responsabile del trattamento) ha causato all’interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l’interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell’esportatore e, qualora l’esportatore sia un responsabile del trattamento che agisce per conto di un titolare del trattamento, la responsabilità del titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso.
Le parti convengono che, se l’esportatore è ritenuto responsabile a norma della lettera c) per i danni causati dall’importatore (o dal suo sub-responsabile del trattamento), egli ha il diritto di reclamare dall’importatore la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.
Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all’interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l’interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera e), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
L’importatore non può invocare il comportamento di un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

Clausola 13

Controllo

[Qualora l’esportatore sia stabilito in uno Stato membro dell’UE:] L’autorità di controllo responsabile di garantire che l’esportatore rispetti il regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quale indicata all’allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.

[Qualora l’esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell’UE ma rientri nell’ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e abbia nominato un rappresentante in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento:] L’autorità di controllo dello Stato membro in cui il rappresentante ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 è stabilito, quale indicata all’allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.

[Qualora l’esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell’UE ma rientri nell’ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e non abbia tuttavia nominato un rappresentante in conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del medesimo regolamento:] L’autorità di controllo di uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati i cui dati personali sono trasferiti a norma delle presenti clausole in relazione all’offerta di beni o alla prestazione di servizi, o il cui comportamento è oggetto di monitoraggio, quale indicata all’allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.

L’importatore accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell’autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell’ambito di qualunque procedura volta a garantire il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l’importatore accetta di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall’autorità di controllo, comprese le misure di riparazione e risarcimento. Fornisce all’autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie.

SEZIONE III – LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

Clausola 14

Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole

Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell’importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l’accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all’importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole.
Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:

  1. le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui ha luogo il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;
  2. la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione — comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati — pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili[4];
  3. qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.
L’importatore garantisce che, nell’effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all’esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l’esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole.
Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell’autorità di controllo competente su richiesta.
L’importatore accetta di informare prontamente l’esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un’applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a).
A seguito di una notifica in conformità della lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l’importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l’esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l’importatore devono adottare per far fronte alla situazione [per il modulo tre:, se del caso in consultazione con il titolare del trattamento]. L’esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione [per il modulo tre: del titolare del trattamento o] dell’autorità di controllo competente. In tal caso l’esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l’esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere d) ed e).

Clausola 15

Obblighi dell’importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche

  1. Notifica
L’importatore accetta di informare prontamente l’esportatore e, ove possibile, l’interessato (se necessario con l’aiuto dell’esportatore) se:

  1. riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un’autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull’autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; o
  2. viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all’importatore.
Se la legislazione del paese di destinazione vieta all’importatore di informare l’esportatore e/o l’interessato, l’importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un’esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell’esportatore, l’importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.
Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l’importatore accetta di fornire periodicamente all’esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l’esito di tali contestazioni ecc.).
L’importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell’autorità di controllo competente su richiesta.
Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l’obbligo dell’importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di informare prontamente l’esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

2. Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati

L’importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all’autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un’attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L’importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l’importatore chiede l’adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l’autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell’importatore a norma della clausola 14, lettera e).
L’importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell’esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell’autorità di controllo competente.
Quando risponde a una richiesta di comunicazione l’importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un’interpretazione ragionevole della richiesta.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 16

Inosservanza delle clausole e risoluzione

L’importatore informa prontamente l’esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
Qualora l’importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l’esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all’importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f).
L’esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:

  1. l’esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all’importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
  2. l’importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole; o
  3. l’importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un’autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

In tali casi, informa l’autorità di controllo competente di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l’esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.

I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono, a scelta dell’esportatore, restituiti immediatamente all’esportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati. L’importatore certifica all’esportatore la cancellazione dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l’importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all’importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l’importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.
Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole; o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 17

Legge applicabile

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell’UE, purché essa riconosca i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella della Germania.

Clausola 18

Scelta del foro e giurisdizione

Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell’UE.
Le parti convengono che tali organi giurisdizionali sono quelli della Germania.
L’interessato può agire in giudizio contro l’esportatore e/o l’importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale.
Le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali.

 

 

 

APPENDICE

 

ALLEGATO I

A. ELENCO DELLE PARTI

 

Esportatore/i:[Identità e dati di contatto del o degli esportatori e, se del caso, del suo/loro responsabile della protezione dei dati e/o rappresentante nell’Unione europea]

Nome: Titolare del trattamento (nell’ipotesi di trasferimento verso un paese terzo)

Indirizzo: [come specificato nell’ordine di acquisto]

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: [come specificato nell’ordine di acquisto]

Nome, qualifica e dati di contatto del responsabile del trattamento (ove applicabile): N/A

Nome, qualifica e dati di contatto del rappresentante del titolare del trattamento non stabilito nello Spazio Economico Europeo: N/A

Attività relative ai dati personali trasferiti sulla base delle presenti clausole: attività necessarie per la produzione e la vendita dei prodotti Aligner ai pazienti del Cliente come meglio indicato nei termini e condizioni.

Firma e data:

[come specificato nell’ordine di acquisto]

 

B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

 

Categorie di interessati I cui dati personali sono trasferiti

Pazienti del Titolare del trattamento.

Categorie di dati personali trasferiti

Dati personali necessari per la produzione e la vendita di Prodotti e servizi Aligner ai pazienti del Cliente.

Dati sensibili trasferiti (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all’accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

Dati personali relativi alla salute. In merito alle restrizioni applicabili si veda la Sezione 3 del CPA.

La frequenza del trasferimento (ad esempio se i dati sono trasferiti come evento singolo o su base continua).

Continuativa.

Natura del trattamento

Rapporto C2P ai fini della produzione di Prodotti Aligner

Finalità del trasferimento dei dati e dell’ulteriore trattamento

Produzione di Prodotti Aligner

Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo

Per tutto il tempo necessario ai fini della produzione dei Prodotti Aligner e/o in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

Come specificato nella Sezione 6 del CPA.

 

C. AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE

Nome: Titolare del trattamento (nell’ipotesi di trasferimento verso un paese terzo)

L’esportatore di dati personali è stabilito in un paese facente parte dello Spazio Economico Europeo.

L’autorità di controllo competente è l’autorità di protezione dei dati competente per il territorio in cui si trova lo stabilimento principale del Titolare del trattamento.

 

ALLEGATO II

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE INCLUSE LE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

Come specificato nella Sezione 3 del CPA.

 

ALLEGATO III

 

ELENCO DEI SUBINCARICATI

 

Il titolare del trattamento ha autorizzato l’impiego dei seguenti subincaricati:

 

Come specificato nella Sezione 6 del CPA.

 

ALLEGATO IV

 

Modifiche per il Regno Unito e la Svizzera

 

Supplemento alle clausole contrattuali standard della Commissione europea sul trasferimento internazionale dei dati

 

per i trasferimenti dal Regno Unito a Paesi terzi

 

VERSIONE B1.0, in vigore dal 21 marzo 2022

 

Parte 1: Tabelle

Tabella 1: Parti

Data di inizio
Le Parti Esportatore (soggetto che invia il Trasferimento limitato) Importatore (soggetto che riceve il Trasferimento limitato)
Dettagli sulle Parti Ragione sociale completa:

 

Titolare del trattamento, come specificato nell’ordine di acquisto

Denominazione commerciale (se differente): Non applicabile

Indirizzo principale (se si tratta dell’indirizzo registrato di una società): Vedere sopra

Numero di registrazione ufficiale (se presente) (numero della società o identificativo simile): Non applicabile

Ragione sociale completa:

 

Responsabile del trattamento, come specificato nell’ordine di acquisto

 

Denominazione commerciale (se differente): Non applicabile

Indirizzo principale (se si tratta dell’indirizzo registrato di una società): Vedere sopra

Numero di registrazione ufficiale (se presente) (numero della società o identificativo simile): Non applicabile

Contatto principale Nome e cognome (facoltativo):

Ruolo:

Dettagli di contatto inclusa e-mail:

Nome e cognome (facoltativo):

Ruolo:

Dettagli di contatto inclusa e-mail:

Firma (se richiesta per le finalità di cui alla Sezione 2)

Tabella 2: CCS selezionate, moduli e clausole selezionate

CCS UE del Supplemento X La versione delle CCS UE approvate a cui è accluso il presente Supplemento, come indicato di seguito in dettaglio, comprese le Informazioni sull’Appendice:

Data:

Riferimento (se presente):

Altro identificatore (se presente):

O

le CCS UE approvate, comprese le Informazioni sull’Appendice e solo con i seguenti moduli, clausole o disposizioni facoltative delle CCS UE approvate entrate in vigore per le finalità del presente Supplemento:

Modulo Modulo in vigore Clausola 7 (clausola di aggancio) Clausola 11 (opzione) Clausola 9a (autorizzazione previa o Autorizzazione generale) Clausola 9a (periodo temporale) I dati personali vengono ricevuti dall’Importatore insieme ai dati personali raccolti dall’Esportatore?
1
2
3
4

Tabella 3: Informazioni sull’Appendice

“Informazioni sull’Appendice” significa le informazioni che devono essere fornite per i moduli selezionati come stabilito nell’Appendice delle CCS UE approvate (diverse dalle Parti) e che per il presente Supplemento sono suddivise come segue:

Allegato 1A: Elenco delle Parti: Vedere sopra
Allegato 1B: Descrizione del Trasferimento: Vedere sopra
Allegato II: Misure tecniche e organizzative incluse le misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza dei dati: Vedere sopra
Allegato III: Elenco dei subincaricati (solo Moduli 2 e 3): Non applicabile

Tabella 4: Cessazione del presente Supplemento alla modifica del Supplemento approvato

Cessazione del presente Supplemento alla modifica del Supplemento approvato Parti che possono cessare il presente Supplemento come stabilito nella Sezione 19:

Importatore

Esportatore

X Nessuna Parte

 

Parte 2: Clausole obbligatorie

Stipula del presente Supplemento

  1. Ciascuna Parte accetta di essere vincolata dai termini e dalle condizioni stabilite nel presente Supplemento, in cambio del mutuo consenso dell’altra Parte ad essere vincolata dal presente Supplemento.
  2. Sebbene l’Allegato 1A e la Clausola 7 delle CCS UE approvate richiedano la firma delle Parti, per la finalità dell’effettuazione dei Trasferimenti limitati, le Parti possono stipulare il presente Supplemento in qualsiasi modo che le renda giuridicamente vincolanti per le Parti e che consenta ai soggetti interessati dal trattamento dei dati di far valere i propri diritti come stabilito nel presente Supplemento. La stipula del presente Supplemento avrà lo stesso effetto della firma delle CCS UE approvate e di qualsiasi parte delle medesime.

Interpretazione del presente Supplemento

  1. Laddove nel presente Supplemento si utilizzino termini definiti nelle CCS UE approvate, detti termini dovranno avere lo stesso significato di quelli riportati nelle CCS UE approvate. Inoltre, i seguenti termini hanno i significati riportati di seguito:
CCS UE approvate Le Clausole contrattuali standard stabilite nell’Allegato della Decisione di implementazione della Commissione (UE) 2021/914 del 4 giugno 2021.
CCS UE del Supplemento La/e versione/i delle CCS UE approvate a cui è accluso il presente Supplemento, come stabilito nella Tabella 2, comprese le Informazioni sull’Appendice.
GDPR del Regno Unito Come definito nella Sezione 3 del Data Protection Act 2018.
ICO Il Commissario per le informazioni.
Informazioni sull’Appendice Come definito nella Tabella 3.
Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito Tutte le leggi relative alla protezione dei dati, al trattamento dei dati personali, alla privacy e/o alle comunicazioni elettroniche in vigore di volta in volta nel Regno Unito, compresi il GDPR del Regno Unito e il Data Protection Act 2018.
Misure di salvaguardia appropriate Il livello di protezione dei dati personali e dei diritti dei soggetti interessati dal trattamento dei dati, che è richiesto dalle Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito quando si effettua un Trasferimento limitato facendo affidamento sulle clausole standard sulla protezione dei dati ai sensi dell’Articolo 46(2)(d) del GDPR del Regno Unito.
Regno Unito Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Supplemento Il presente Supplemento sul trasferimento internazionale dei dati, costituito dal presente Supplemento che incorpora le CCS UE del Supplemento.
Supplemento approvato Il modello di Supplemento emesso dall’ICO e depositato presso il Parlamento in conformità con l’art. 119A del Data Protection Act 2018 il 2 febbraio 2022, secondo la revisione inclusa nella Sezione 18.
Trasferimento limitato Trasferimento coperto dal Capitolo V del GDPR del Regno Unito.

 

  1. Il presente Supplemento deve essere sempre interpretato in maniera coerente con le Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito e in maniera che soddisfi l’obbligo delle Parti di fornire le Misure di salvaguardia appropriate.
  2. Qualora le disposizioni incluse nelle CCS UE del Supplemento modifichino le CCS approvate in qualsiasi modo che non sia consentito ai sensi delle CCS UE approvate o del Supplemento approvato, tali modifiche non saranno incorporate nel presente Supplemento e saranno sostituite dalla disposizione equivalente delle CCS UE approvate.
  3. In caso di incongruenza o conflitto tra il presente Supplemento e le Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito, si applicano queste ultime.
  4. Qualora il significato del presente Supplemento non sia chiaro o qualora esista più di un significato, si applica quello più conforme alle Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito.
  5. Qualsiasi riferimento alla legislazione (o a specifiche disposizioni legislative) significa la legislazione (o la specifica disposizione) che può cambiare nel tempo. Sono inclusi i casi in cui la legislazione (o la specifica disposizione) sia stata consolidata, riattualizzata e/o sostituita dopo la stipula del presente Supplemento.

Gerarchia

  1. Sebbene la Clausola 5 delle CCS UE approvate stabilisca che le CCS UE approvate prevalgano su tutti i relativi accordi tra le Parti, le Parti convengono che, per i Trasferimenti limitati, prevarrà la gerarchia definita nella Sezione 10.
  2. In caso di incongruenza o conflitto tra il presente Supplemento e le CCS UE del Supplemento (come applicabile), il Supplemento approvato prevale sulle CCS UE del Supplemento, ad eccezione del caso in cui (e nella misura in cui) i termini incoerenti o conflittuali delle CCS UE del Supplemento forniscano una maggiore protezione ai soggetti interessati dal trattamento dei dati, nel qual caso tali termini prevarranno sul Supplemento approvato.
  3. Qualora il presente Supplemento incorpori le CCS UE del Supplemento, inserite allo scopo di proteggere i trasferimenti soggetti al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, le Parti riconoscono che nulla di quanto contenuto nel presente Supplemento incide su tali CCS UE del Supplemento.

Incorporazione e modifiche alle CCS UE

  1. Il presente Supplemento incorpora le CCS UE del Supplemento che vengono modificate nella misura necessaria affinché:
  1. cooperino per i trasferimenti effettuati dall’esportatore di dati all’importatore di dati, nella misura in cui le Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito si applicano al trattamento dei dati da parte dell’esportatore dei dati durante il trasferimento dei dati e forniscono Misure di salvaguardia appropriate per tali trasferimenti di dati;
  2. le Sezioni da 9 a 11 prevalgano sulla Clausola 5 (Gerarchia) delle CCS UE del Supplemento; e
  3. il presente Supplemento (comprese le CCS UE del Supplemento in esso incorporate) sia (1) regolato dalle leggi dell’Inghilterra e del Galles e (2) qualsiasi controversia da esso derivante sia risolta dai tribunali dell’Inghilterra e del Galles, in ogni caso a meno che le leggi e/o i tribunali della Scozia o dell’Irlanda del Nord non siano stati espressamente scelti dalle Parti.

 

  1. A meno che le Parti non abbiano concordato modifiche alternative che soddisfino i requisiti della Sezione 12, si applicheranno le disposizioni della Sezione 15.
  2. Non è possibile apportare modifiche alle CCS UE approvate se non per soddisfare i requisiti della Sezione 12.
  3. Vengono apportate le seguenti modifiche alle CCS UE del Supplemento (per le finalità di cui alla Sezione 12):
  1. I riferimenti alle “Clausole” indicano il presente Supplemento che incorpora le CCS UE del Supplemento;

 

  1. Nella Clausola 2, eliminare il testo:

“e, per quanto concerne i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da titolari a titolari, le clausole contrattuali standard ai sensi dell’Articolo 28(7) del Regolamento (UE) 2016/679”;

  1. La Clausola 6 (Descrizione del/i trasferimento/i) è sostituita dal testo:

“I dettagli del/i trasferimento/i e in particolare le categorie di dati personali che vengono trasferiti e la/e finalità per cui avviene il trasferimento) sono quelli specificati nell’Allegato I.B in cui le Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito si applicano al trattamento da parte dell’esportatore dei dati durante il trasferimento.”;

  1. La Clausola 8.7(i) del Modulo 1 è sostituita dal testo:

“è verso un Paese che beneficia di regolamenti di adeguatezza ai sensi della Sezione 17A del GDPR del Regno Unito che copre il trasferimento successivo”;

  1. La Clausola 8.8(i) dei Moduli 2 e 3 è sostituita dal testo:

“il trasferimento successivo è verso un Paese che beneficia di regolamenti di adeguatezza ai sensi della Sezione 17A del GDPR del Regno Unito che copre il trasferimento successivo”;

  1. I riferimenti al “Regolamento (UE) 2016/679”, al “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche in merito al trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” e a “tale Regolamento” sono tutti sostituiti dal testo “Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito”. I riferimenti a specifici articoli del “Regolamento (UE) 2016/679” sono sostituiti dall’articolo o dalla sezione equivalente delle Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito;
  2. I riferimenti al Regolamento (UE) 2018/1725 sono stati eliminati;
  3. I riferimenti a “Unione europea”, “Unione”, “UE”, “Stato membro dell’UE”, “Stato membro” e “UE o Stato membro” sono tutti sostituiti da “Regno Unito”;
  4. Il riferimento alla “Clausola 12(c)(i)” alla Clausola 10(b)(i) del Modulo uno è sostituito dalla “Clausola 11(c)(i)”;
  5. La Clausola 13(a) e la Parte C dell’Allegato I non si utilizzano;
  6. I termini “autorità di controllo competente” e “autorità di controllo” sono entrambi sostituiti dal termine “Commissario per le informazioni”;
  7. La sottosezione (i) della Clausola 16(e) è sostituita dal testo:

“Il Segretario di Stato emana regolamenti ai sensi della Sezione 17A del Data Protection Act 2018 che copre il trasferimenti dei dati personali a cui si applicano le presenti clausole”;

  1. La Clausola 17 è sostituita dal testo:

“Le presenti Clausole sono regolate dalle leggi dell’Inghilterra e del Galles.”;

  1. La Clausola 18 è sostituita dal testo:

“Qualsiasi controversia derivante dalle presenti Clausole sarà risolta dai tribunali dell’Inghilterra e del Galles. Un soggetto interessato dal trattamento dei dati può intentare un’azione legale contro l’esportatore dei dati e/o l’importatore dei dati anche davanti ai tribunali di qualsiasi Paese del Regno Unito. Le Parti convengono a sottoporsi alla giurisdizione di tali tribunali.”; e

  1. Le note a piè di pagina delle CCS UE approvate non fanno parte del Supplemento, ad eccezione delle note a piè di pagina 8, 9, 10 e 11.

Modifiche al presente Supplemento

  1. Le Parti possono convenire di modificare le Clausole 17 e/o 18 delle CCS UE del Supplemento per fare riferimento alle leggi e/o ai tribunali della Scozia e dell’Irlanda del Nord.

 

  1. Se le Parti desiderano modificare il formato delle informazioni incluse nella Parte 1: Tabelle del Supplemento approvato, possono farlo concordando la modifica per iscritto, purché la modifica non riduca le Misure di salvaguardia appropriate.

 

  1. L’ICO potrà emettere, di volta in volta, una revisione del Supplemento approvato che:
  1. apporti cambiamenti ragionevoli e proporzionati al Supplemento approvato, compresa la correzione di errori nel Supplemento approvato; e/o
  2. rifletta le modifiche alle leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito;

La revisione del Supplemento approvato specificherà la data di decorrenza delle modifiche apportate al Supplemento approvato e l’eventuale necessità di revisione del presente Supplemento, comprese le Informazioni sull’Appendice. Il presente Supplemento viene modificato automaticamente come stabilito nel Supplemento approvato dalla data di inizio specificata.

 

  1. Nel caso in cui l’ICO pubblichi una revisione del Supplemento approvato ai sensi della Sezione 18, se qualsiasi Parte selezionata nella Tabella 4 “Cessazione del Supplemento alla modifica del Supplemento approvato”, come diretta conseguenza delle modifiche apportate al Supplemento approvato, avrà un aumento sostanziale, sproporzionato e dimostrabile dei:
  1. relativi costi diretti di esecuzione degli obblighi previsti dal Supplemento; e/o
  2. relativi rischi ai sensi del Supplemento,

e in entrambi i casi ha prima adottato ragionevoli misure per ridurre tali costi o rischi in modo che non siano sostanziali e sproporzionati, tale Parte può cessare il presente Supplemento al termine di un ragionevole periodo di preavviso, fornendo all’altra Parte un preavviso scritto per tale periodo prima della data di inizio del Supplemento approvato.

  1. Le Parti non necessitano del consenso di terze parti per apportare modifiche al presente Supplemento, ma qualsiasi modifica deve essere apportata in conformità con i presenti termini.

 

 

Supplemento sul trasferimento internazionale dei dati per il trasferimento dei dati dalla Svizzera ai Paesi senza stato di adeguatezza

Per i dati originati in Svizzera, o per i quali il Titolare del trattamento sia una società con sede in Svizzera, si applicheranno le seguenti regole aggiuntive:

  1. I dati sensibili dovranno includere anche i dati che riguardano la sfera intima dei soggetti interessati dal trattamento dei dati e i dati relativi alle misure di sicurezza sociale.
  2. In relazione ai Dati personali esportati dall’Esportatore, i riferimenti a uno “Stato membro” o alla “UE” nelle CCS si intenderanno comprensivi della Svizzera.
  3. Nel caso in cui la CCS designi un’autorità di supervisione di uno Stato membro dell’UE come autorità competente, la competenza sarà anche dell’autorità di supervisione svizzera EDÖB.
  4. Qualora un trasferimento internazionale di Dati personali sia soggetto a qualsiasi legge che protegga le entità giuridiche come i soggetti interessati dal trattamento dei dati, le Parti convengono che la CCS si applicherà anche ai dati relativi alle entità giuridiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato E

CLAUSOLE E LEGGI SPECIFICHE PER PAESE/TERRITORIO

 

LE SEGUENTI LEGGI E CLAUSOLE SPECIFICHE PER PAESE/TERRITORIO SI APPLICANO SOLTANTO AI CLIENTI UBICATI NEL RELATIVO PAESE/TERRITORIO QUI DI SEGUITO INDICATO:

 

  1. ITALIA:

 Per l’Italia, le Clausole 16 e 17 dei Termini e Condizioni sono da intendersi come segue:

 

  1. GARANZIA SUL PRODOTTO. 
    1. HSI concede ai suoi Clienti una garanzia sul Prodotto come indicato nell’Allegato B al presente documento.    HSI non concede altre garanzie in relazione ai Prodotti o a qualsiasi parte degli stessi.
    2. ESCLUSIONE DI OGNI ALTRA GARANZIA.    SALVO QUANTO PREVISTO NELL’ALLEGATO B AL PRESENTE DOCUMENTO, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, HSI (COMPRESA CIASCUNA ENTITÀ HSI) NON CONCEDE GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, IN RELAZIONE AI PRODOTTI O SERVIZI O A QUALSIASI PARTE DEGLI STESSI, COMPRESE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO O DI NON VIOLAZIONE.
    3. La presente Clausola è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto.

 

  1. ALTRE QUESTIONI.
    1. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.  NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, NESSUNA PARTE POTRÀ ESSERE CHIAMATA A RISPONDERE NEI CONFRONTI DELL’ALTRA (O NEL CASO DI HSI E DI CIASCUNA ENTITÀ HSI, NEI CONFRONTI DEI PAZIENTI DEL CLIENTE) DI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, PUNITIVI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, COMPRESI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, LUCRO CESSANTE E PERDITA DI AVVIAMENTO, DERIVANTI DA O CORRELATI CON QUALSIASI VIOLAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE CIÒ SIA STATO OCCASIONATO O MENO DA NEGLIGENZA DI UNA PARTE O DELLE SUE COLLEGATE), INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI INDICAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI; A CONDIZIONE CHE NESSUN ELEMENTO DELLE PRESENTE CLAUSOLA SIA DESTINATO A LIMITARE O LIMITI I DIRITTI O GLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DI CIASCUNA PARTE DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI HSI (COMPRESE TUTTE LE ENTITÀ HSI) DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO POTRÀ SUPERARE L’IMPORTO DELLE PENALI PAGATE DAL CLIENTE A HSI IN BASE ALLO STESSO NEI 12 MESI PRECEDENTI.
    2. Risarcimento.  Il Cliente si impegna a indennizzare, tenere indenne, difendere e manlevare HSI, compresa ciascuna Entità HSI, da qualsiasi rivendicazione, azione legale, danno, debito, responsabilità, perdita, obbligo, pagamento, costo e spesa (comprese le spese legali ragionevoli) derivanti da o correlati con:       (i) la violazione da parte del Cliente di qualsiasi termine di cui al presente Contratto o di qualsiasi accordo tra il Cliente e il suo paziente; (ii) qualsiasi azione od omissione da parte del Cliente, compreso qualsiasi atto od omissione in relazione al paziente; (iii) la fornitura da parte del Cliente di informazioni, registrazioni, documenti o calchi non corretti o incompleti a HSI o qualsiasi mancata fornitura tempestiva ad HSI di tali informazioni, registrazioni, documenti o calchi e (iv) qualsiasi rapporto con autorità di regolamentazione, organismi di accreditamento o professionali competenti in relazione al Cliente.      La presente Clausola è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto.
    3. Rinuncia. Il Cliente rinuncia esplicitamente al diritto di esercitare un’azione di regresso nei confronti di HSI, ai sensi dell’art. 131 del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), in relazione alla vendita a un consumatore (ovvero, una persona fisica che acquista per fini non correlati alla sua attività o professione o che effettua l’acquisto senza indicare una partita IVA nell’ordine) di Prodotti difettosi (a causa di difetti di produzione o altrimenti) o altrimenti non conformi con il presente Contratto o in qualsiasi altro caso, sia o meno attribuibile direttamente a HSI.
    4. Sopravvivenza. La presente Clausola è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto.

 

Accettate ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.               …………………………………..

Firma del Cliente o altro mezzo di accettazione designato da HSI