1. INTRODUZIONE. I presenti termini e condizioni (“Termini e Condizioni” o “Contratto“) si applicano a qualsiasi ordine, acquisto e/o utilizzo da parte di qualsivoglia professionista dentale o medico, clinico, medico o dentista (“Cliente“) di prodotti e servizi, compresi i prodotti e servizi Clear Aligner and Retainer e i pacchetti di prodotti di cui all’Allegato A al presente documento (collettivamente, i “Prodotti“) offerti, venduti o forniti a qualsiasi Cliente da Henry Schein, Inc. o qualsivoglia delle sue controllate, collegate, subdistributori o subappaltatori, indicati come fornitore dei Prodotti nell’ordine o contratto al quale i presenti termini e condizioni sono allegati o si riferiscono (ciascuno qui di seguito designato individualmente come una “Entità HSI” e collettivamente, a seconda del contesto, come “HSI“). Le parti prendono atto e convengono che, salvo diversamente previsto dal presente Contratto, ciascuna singola Entità HSI agisce ai fini del presente Contratto individualmente e, come tale, qualsiasi obbligo e responsabilità riguardante ciascuna Entità HSI sarà da considerarsi individuale e non congiunto con altre Entità HSI e riguarderà esclusivamente l’Entità HSI in questione e i prodotti o servizi specifici forniti o prestati dalla medesima Entità HSI.
2. DURATA. La durata del presente Contratto per ciascun Prodotto decorrerà a partire dalla data di presentazione di un Ordine del Cliente in conformità con il presente Contratto e terminerà nell’ultima data di scadenza di qualsiasi garanzia applicabile ai Prodotti di cui al presente Contratto. Il presente Contratto potrà essere risolto anticipatamente da una parte per inadempienza dell’altra parte cui non sia stato posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa notifica della parte non inadempiente alla parte inadempiente.
3. ORDINI DEL CLIENTE. Gli ordini vengono effettuati dal Cliente (“Ordini del Cliente”) usando il Smilers Approver Portal (“Portale Smilers”) (o mediante qualsiasi altro mezzo di volta in volta indicato da HSI) al quale è possibile accedere all’indirizzo https://smilers.biotech-dental.com/en/login. Gli Ordini del Cliente possono essere respinti da HSI a sua sola discrezione e possono essere accettati da HSI con ogni mezzo, compreso l’invio da parte di HSI di una conferma al Cliente o mediante la spedizione dei Prodotti al Cliente. Gli Ordini del Cliente sono considerati effettuati al prodursi delle seguenti condizioni: (a) nel caso in cui venga utilizzata la configurazione del trattamento (Treatment Setup) (nella definizione di cui all’Allegato A), alla data in cui la configurazione del trattamento finale viene approvata dal Cliente o (b) nel caso in cui non sia richiesta la configurazione del trattamento, alla data di presentazione dell’ordine da parte del Cliente insieme a tutti i dati del paziente necessari. Salvo diversa indicazione nel presente Contratto, una volta che il Cliente ha effettuato un Ordine accettato da HSI, il Cliente non potrà più cancellare o annullare l’Ordine, salvo in caso di mancata fornitura dei Prodotti al Cliente in tempi ragionevoli.
4. SICUREZZA DEI SISTEMI HSI. L’utilizzo da parte del Cliente di qualsiasi software, sito internet, piattaforma o sistema HSI applicabile, compreso il Portale Smilers (collettivamente, i “Sistemi HSI“), è subordinato alla registrazione del Cliente ai fini di tale utilizzo secondo le istruzioni di HSI e all’accettazione da parte del Cliente dei presenti termini e condizioni e di qualsiasi contratto di licenza con l’utente finale e/o altre politiche, procedure, termini e condizioni, anche quelli riguardanti la riservatezza di dati o informazioni, comunicati al Cliente da HSI o inclusi o contenuti in qualsiasi Sistema HSI (collettivamente, le “Politiche sulla privacy“). Il Cliente è tenuto a mantenere riservati tutti i dati di login dei Sistemi HSI, compresi quelli relativi al Portale Smilers, ed è pienamente responsabile di tutte le attività effettuate usando tale password o nome utente. Il Cliente si impegna (a) a informare immediatamente HSI dell’eventuale utilizzo non autorizzato di password, dati di login o nomi utente usati dal Cliente per accedere ai Sistemi HSI o di qualsiasi violazione della sicurezza e/o delle politiche sulla privacy dei Sistemi HSI e (b) ad assicurarsi di uscire dai suoi account HSI al termine di ciascuna sessione.
5. LEGGI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI; USO DI INFORMAZIONI PROTETTE.
6. DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DEL CLIENTE. Come condizione per la vendita dei Prodotti da parte di HSI al Cliente, quest’ultimo dichiara quanto segue:
7. CANCELLAZIONI.
8. PREZZI E PAGAMENTO.
La Compagnia si riserva il diritto di sospendere qualsiasi ordine effettuato da un Cliente con il quale è in corso una controversia relativa al pagamento di un ordine precedente.
9. RISCHI CLINICI.
10. CONFORMITÀ ALLE LEGGI. Il Cliente conviene che, nell’adempiere alle sue mansioni e alle sue responsabilità di cui al presente Contratto, egli non svolgerà né farà svolgere o consentirà lo svolgimento di alcuna attività illecita ai sensi di qualsiasi legge, decreto, norma, regolamentazione, codice, ordinanza o altro requisito applicabile, compresa, a titolo meramente esemplificativo e secondo quanto applicabile nel paese nel quale il Cliente è ubicato, qualsiasi legge anticorruzione, legge sulla trasparenza (secondo la definizione seguente) e legge sulla riservatezza dei dati (anche in relazione a qualsiasi informazione protetta), come di volta in volta modificate, comprese le eventuali leggi e normative di cui all’Allegato E al presente documento.
11. SCONTI E RIBASSI. Se il Cliente riceve un rimborso da un’agenzia governativa o da un altro soggetto pagante, sarà obbligato a segnalare e fornire informazioni su eventuali sconti, ribassi o altre riduzioni di prezzo come riportato nel presente Accordo. Il Cliente dovrà dichiarare l’importo di questi sconti nell’anno fiscale in cui li percepisce o nell’anno successivo. Firmando il presente Contratto, il Cliente prende atto dei suoi obblighi di legge di riferire pienamente e accuratamente gli sconti, i ribassi e/o altre riduzioni di prezzo ricevute in base al presente programma. Il Cliente è tenuto a conservare il presente Contratto e qualsiasi altra documentazione relativa a sconti, ribassi o altre riduzioni di prezzo e a mettere tali informazioni a disposizione di qualsiasi autorità governativa e programma competente e altri paganti su richiesta.
12. SUNSHINE ACT. Soltanto in relazione a Clienti ubicati negli Stati Uniti, le parti prendono atto che i Requisiti di Trasparenza per i Pagamenti a Medici promulgati come sezione 6002 del Patient Protection and Affordable Act del 2010 (codificato come 42 U.S.C. §1320a-7h) e i regolamenti dei Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) conseguentemente promulgati (collettivamente, il “Sunshine Act”) richiedono che organizzazioni e altre società che acquistano prodotti farmaceutici e dispositivi medici riportino annualmente ai CMS determinate informazioni su retribuzioni, spese e altri pagamenti o trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente a medici e cliniche universitarie statunitensi e che i CMS a loro volta pubblichino tali informazioni. Se il Cliente è ubicato negli Stati Uniti, egli si impegna: (a) a non contestare tale rendicontazione effettuata da HSI a suo ragionevole giudizio; (b) a fornire a HSI qualsiasi informazione necessaria per assicurare una rendicontazione tempestiva, accurata e completa e (c) ad adempiere ai suoi obblighi di rendicontazione annuale di cui al Sunshine Act, nella misura richiesta, comprese adeguate relazioni sugli assetti proprietari.
13. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Il Cliente si impegna a non usare (se non ai fini dello svolgimento delle attività contemplate nel presente Contratto), pubblicare o divulgare altrimenti alcuna informazione riservata o proprietaria (compresi i termini del presente Contratto) (“Informazioni riservate“) correlata a HSI o ai Prodotti comunicatagli da HSI o altrimenti acquisita dal Cliente in relazione all’esecuzione del presente Contratto, fatta salva l’osservanza delle leggi applicabili. La presente disposizione è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto.
14. GARANZIA SUL PRODOTTO.
15. ALTRE QUESTIONI
a. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, NESSUNA PARTE POTRÀ ESSERE CHIAMATA A RISPONDERE NEI CONFRONTI DELL’ALTRA (O NEL CASO DI HSI E DI CIASCUNA ENTITÀ HSI, NEI CONFRONTI DEI PAZIENTI DEL CLIENTE) DI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, PUNITIVI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, COMPRESI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, LUCRO CESSANTE E PERDITA DI AVVIAMENTO, DERIVANTI DA O CORRELATI CON QUALSIASI VIOLAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO (O OBBLIGO DI COMMON LAW E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE CIÒ SIA STATO OCCASIONATO O MENO DA NEGLIGENZA DI UNA PARTE O DELLE SUE COLLEGATE), INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI INDICAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI; A CONDIZIONE CHE NESSUN ELEMENTO DELLA PRESENTE CLAUSOLA SIA DESTINATO A LIMITARE O LIMITI I DIRITTI O GLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DI CIASCUNA PARTE DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI HSI (COMPRESE TUTTE LE ENTITÀ HSI) DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO POTRÀ SUPERARE L’IMPORTO DELLE PENALI PAGATE DAL CLIENTE A HSI IN BASE ALLO STESSO NEI 12 MESI PRECEDENTI. La presente Clausola è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto.
b. Risarcimento. Il Cliente si impegna a indennizzare, tenere indenne, difendere e manlevare HSI, compresa ciascuna Entità HSI, da qualsiasi rivendicazione, azione legale, danno, debito, responsabilità, perdita, obbligo, pagamento, costo e spesa (comprese le spese legali ragionevoli) derivanti da o correlati con: (i) la violazione da parte del Cliente di qualsiasi termine di cui al presente Contratto o di qualsiasi accordo tra il Cliente e il suo paziente; (ii) qualsiasi azione od omissione da parte del Cliente, compreso qualsiasi atto od omissione in relazione al paziente; (iii) la fornitura da parte del Cliente di informazioni, registrazioni, documenti o calchi non corretti o incompleti a HSI o qualsiasi mancata fornitura tempestiva ad HSI di tali informazioni, registrazioni, documenti o calchi e (iv) qualsiasi rapporto con autorità di regolamentazione, organismi di accreditamento o professionali competenti in relazione al Cliente. La presente Clausola è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto.
c. Diritti di proprietà intellettuale, riservatezza e marchi di fabbrica.
d. Assicurazione. Il Cliente dovrà stipulare, per tutta la durata del presente Contratto (e nel caso in cui qualsivoglia polizza sia in forma claims-made e reported, per i tre anni successivi), un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con la copertura abituale per i dentisti nel paese nel quale il Cliente ha sede. HSI dovrà essere informata dell’annullamento o della scadenza di tale assicurazione con un preavviso di almeno 30 giorni.
e. Verifiche. Il Cliente si impegna a collaborare a qualsiasi verifica effettuata da HSI (o da suoi agenti o rappresentanti debitamente incaricati) finalizzata a verificare l’osservanza del presente Contratto da parte del Cliente o necessaria al fine di attenersi alle leggi applicabili.
f. Notifiche. Salvo diversa disposizione al riguardo, tutte le notifiche di cui al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intendono debitamente effettuate all’atto del ricevimento se consegnate a mano o mediante trasmissione elettronica con conferma del ricevimento, tre giorni dopo l’invio mediante posta certificata o raccomandata e un giorno dopo l’invio mediante corriere espresso, al rispettivo indirizzo delle parti indicato nella pagina delle firme del presente Contratto o altro indirizzo eventualmente comunicato per iscritto da una Parte all’altra. Qualsiasi notifica destinata a HSI dovrà essere accompagnata da una copia inviata a: Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, New York 11747; All’attenzione di: General Counsel; Fax: 631-843-5660.
g. Forza maggiore. HSI non potrà essere chiamata a rispondere di alcun mancato adempimento o ritardo nell’adempimento dei nostri obblighi di cui al presente Contratto causato da eventi al di fuori del nostro ragionevole controllo (“Evento di forza maggiore“). Qualsiasi mancato pagamento da parte del Cliente di qualsivoglia importo dovuto a HSI non potrà essere giustificato da alcun evento di forza maggiore. Gli obblighi di HSI di cui al presente Contratto saranno sospesi per il periodo di durata dell’evento di forza maggiore e HSI estenderà il termine per adempiere a tali obblighi per la durata del suddetto periodo, ma dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per adempiere ai medesimi.
h. Diritto applicabile. Il presente Contratto sarà regolato da:
Le parti fin da ora rinunciano irrevocabilmente a qualsiasi obiezione in materia di “forum non conveniens” dei suddetti tribunali per qualsiasi causa, azione legale o procedimento.
i. Rimedi. Poiché la Parte divulgante potrebbe non venire adeguatamente risarcita per i danni monetari in caso di violazione, da parte della Parte ricevente, di qualsiasi disposizione in materia di riservatezza contenuta nel presente Accordo, la Parte divulgante sarà tenuta a richiedere, oltre a qualsiasi altro diritto o rimedio disponibile, un’ingiunzione o un altro rimedio equitativo per rimediare a tale violazione o a qualsiasi minaccia di violazione.
j. Modifiche. Il presente Contratto non può essere modificato né alcun obbligo fatto oggetto di rinuncia se non mediante atto scritto firmato da entrambe le parti.
k. Rinunce. Nessun mancato esercizio o ritardo nell’esercizio di qualsivoglia diritto, potere o privilegio di ciascuna Parte ai sensi del presente Contratto potrà operare come rinuncia allo stesso diritto, potere o privilegio né alcun singolo o parziale esercizio degli stessi potrà precludere alcun altro o ulteriore esercizio dei medesimi o l’esercizio di qualsiasi altro diritto, potere o privilegio di cui al presente Contratto.
l. Clausola salvatoria. Nel caso in cui qualsivoglia disposizione del presente Contratto sia ritenuta non valida o non applicabile da un tribunale competente, il presente Contratto, comprese tutte le altre disposizioni non interessate, resterà pienamente valido ed efficace, come se la disposizione non valida o non applicabile non fosse mai state inserita.
m. Pubblicità. Nessuna Parte potrà pubblicizzare o rilasciare comunicati stampa o altri annunci pubblici riguardanti qualsiasi relazione tra le parti, il presente Contratto o l’esecuzione dello stesso senza previo consenso scritto dell’altra Parte; a condizione, tuttavia, che ciascuna Parte possa, senza necessità del consenso dell’altra, rilasciare qualsiasi comunicato stampa o altro annuncio pubblico richiesto dalla legge.
n. Titoli delle clausole. I titoli contenuti nel presente Contratto sono inseriti soltanto per comodità di riferimento e non sono destinati ad avere alcuna influenza significativa sull’interpretazione dello stesso.
o. Intero accordo. Il presente Contratto, compresi i presenti termini e condizioni e gli allegati allo stesso, ciascuno dei quali è integrato nella sua interezza al presente documento mediante riferimento, costituisce l’intero accordo tra il Cliente e HSI. Il presente Contratto sostituisce qualsiasi contratto, proposta, accordo e comunicazione scritta o orale, precedente o contemporanea, tra o che coinvolge il Cliente e HSI. Le disposizioni di cui al presente Contratto sostituiscono qualsiasi disposizione contraria contenuta in qualsivoglia documento usato o presentato da ciascuna Parte in relazione all’acquisto di Prodotti coperti dal presente Contratto.
Allegato A
Descrizione dei Prodotti e dei Pacchetti di Prodotti e Definizioni
DESCRIZIONE DEI PACCHETTI SMILERS E SMILERS EXPERT
Unlimited – Pacchetto di trattamento per casi da moderati a gravi con almeno 21 fasi. Include allineatori e affinamenti illimitati. Include allineatori/fasi e affinamenti (se necessari) illimitati e un set di apparecchi di contenzione.
Agile – Questa opzione di trattamento è riservata ai casi da lievi a moderati su una sola arcata con 11-20 fasi o su entrambe le arcate con 21-40 allineatori singoli. Include fino a due (2) affinamenti; un primo set di 10 allineatori seguito da un secondo set di 5 allineatori su una sola arcata oppure un primo set di 20 allineatori seguito da un secondo set di 10 allineatori su entrambe le arcate (se necessario). Se il trattamento supera il numero di allineatori previsti nella confezione, viene applicato un costo aggiuntivo per allineatore. Gli apparecchi di contenzione non sono inclusi.
Mini – Questa opzione di trattamento è riservata ai casi molto lievi con non più di 10 fasi su una sola arcata o non più di 20 allineatori singoli su entrambe le arcate. Include fino a un (1) affinamento di 10 allineatori (se necessario). Se il trattamento supera il numero di allineatori previsti nella confezione, viene applicato un costo aggiuntivo per allineatore. Gli apparecchi di contenzione non sono inclusi.
Aesthetics – Questa opzione di trattamento è riservata alla correzione da premolare a premolare su una sola arcata o su entrambe le arcate. Questa opzione di trattamento prevede limitate rotazioni di espansione. Pertanto, prima di confermare la fattibilità dell’opzione di trattamento per il paziente, esaminare attentamente la pianificazione del trattamento. Questi casi prevedono allineatori/fasi illimitati entro un (1) anno dall’inizio del trattamento. Gli apparecchi di contenzione non sono inclusi.
Allegato B
Garanzia sul Prodotto
La presente Garanzia copre i Prodotti aligner (“Prodotti Aligner“) e i Prodotti retainer (“Prodotti Retainer“) (collettivamente, i “Prodotti“) venduti al Cliente. La presente garanzia è a esclusivo beneficio dei Clienti idonei (individualmente, un “Clinico“) e non di altre persone o entità, compresi, a titolo meramente esemplificativo, pazienti, ambulatori, laboratori e/o altri fornitori intermedi.
6. FATTE SALVE EVENTUALI DISPOSIZIONI CONTRARIE CONTENUTE NELLA PRESENTE GARANZIA O QUALSIASI ACCORDO TRA HSI E IL CLIENTE, LA SOLA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DI HSI E DI CIASCUNA ENTITÀ HSI INTERESSATA IN BASE ALLA PRESENTE GARANZIA CONSISTE NELLA SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI COPERTI DALLA PRESENTE GARANZIA. NON VIENE CONCESSA ALCUNA GARANZIA IN MERITO AGLI ESITI DI QUALSIVOGLIA TRATTAMENTO CHE UTILIZZI I PRODOTTI O QUALSIASI COMBINAZIONE DEI PRODOTTI CON PRODOTTI DI TERZI, IN COMBINAZIONE O MENO CON QUALSIASI SERVIZIO HSI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI HSI (COMPRESE TUTTE LE ENTITÀ HSI) DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO POTRÀ SUPERARE L’IMPORTO DELLE PENALI PAGATE DAL CLIENTE A HSI IN BASE ALLO STESSO NEI 12 MESI PRECEDENTI. La presente Clausola è destinata a sopravvivere alla scadenza o alla risoluzione di qualsiasi accordo tra il Clinico e HSI.
7. Nessun rappresentante, dipendente o agente di HSI è autorizzato a rilasciare altre garanzie per conto di HSI o modificare i limiti di cui alla presente Garanzia sul Prodotto o i Termini e le Condizioni ai quali la presente Garanzia sul Prodotto è allegata o si riferisce.
Allegato C (Soltanto per Clienti statunitensi)
Business Associates Agreement HIPAA
(RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI SANITARIE)
Il presente BUSINESS ASSOCIATE AGREEMENT (il “Contratto”) viene stipulato tra Henry Schein, Inc. e/o le sue collegate (compresa, per chiarezza e nella misura applicabile, Ortho Organizers, Inc.), secondo quanto applicabile (ciascuna un “socio in affari”, secondo quanto applicabile) e il Cliente (come definito nei Termini e Condizioni) (il “Fornitore”) insieme ai Termini e Condizioni per i Prodotti Clear Aligner (“T&C”). Le parti convengono che ciascun socio in affari agisce in via disgiunta in base al presente Contratto e che, in quanto tale, gli obblighi e le responsabilità di ciascun socio in affari saranno disgiunte, e non congiunte, e riguarderanno unicamente il socio d’affari in questione e i prodotti o servizi specifici forniti o prestati dallo stesso. Entrambe le parti convengono quanto segue:
I termini in maiuscolo usati, ma non diversamente definiti, nel presente Contratto sono da intendersi nello stesso significato ad essi attribuito negli standard sulla privacy relativi alle informazioni sanitarie individualmente identificabili di cui al titolo 45 del Code of Federal Regulations (“CFR”) parti 160 e 164, sottoparte E (la “Normativa sulla Privacy”), gli standard sulla sicurezza di cui al titolo 45 CFR, parti 160 e 164, sottoparte C (la “Normativa sulla Sicurezza”) e la normativa sulla notifica delle violazioni di cui al titolo 45 CFR, parte 164, sottoparte D (la “Normativa sulle Violazioni”), come di volta in volta modificati.
I seguenti termini in maiuscolo usati nel presente Contratto sono da intendersi nei seguenti significati:
2. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL SOCIO IN AFFARI
3. USO E DIVULGAZIONE DA PARTE DEL SOCIO IN AFFARI CONSENTITI
4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULL’UTILIZZO E LA DIVULGAZIONE
5. OBBLIGHI DEL FORNITORE
6. OBBLIGHI RECIPROCI
Le parti si impegnano a non ricevere, né direttamente né indirettamente, alcuna retribuzione in cambio di qualsivoglia PHI dei Pazienti, salvo che una valida autorizzazione in tal senso sia data dal Paziente ai sensi del titolo 45 CFR, parte 164.508. Fermo restando quanto precede, le parti convengono che possono ricevere una retribuzione in cambio delle PHI dei Pazienti ai sensi del titolo 42 USC, § 17935(d)(2) e titolo 45 CFR, parte 164.502(a)(5)(ii)(B)(2).
7. DURATA E RISOLUZIONE
8. NOTIFICHE
Qualsiasi notifica, richiesta o rendicontazione richiesta o consentita da qualsivoglia disposizione di cui al presente Contratto dovrà essere in forma scritta e si considera effettuata all’atto della spedizione della stessa mediante raccomandata prioritaria con avviso di ricevuta, con affrancatura prepagata, o mediante posta celere. Le notifiche destinate al Socio in affari dovranno essere spedite all’attenzione dell’HIPAA Compliance Officer all’indirizzo: Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, New York 11747, con copia all’Ufficio Legale; fax: 631-843-5660. Le notifiche destinate al Fornitore dovranno essere spedite all’indirizzo comunicato al Socio in affari.
9. MISCELLANEA
EXHIBIT D (Solo per i client dell’Unione Europea)
GDPR CONTROLLER-PROCESSOR AGREEMENT
Il presente ACCORDO GDPR CONTROLLER-PROCESSOR (“CPA“) è parte integrante e aggiunge le seguenti clausole sulla privacy ai Termini e Condizioni a cui il presente CPA è allegato o collegato (“T&C“), tra il Cliente (come definito nelle T&C) (“Titolare“) e l’Entità HSI (come definita nelle T&C) che fornisce i Prodotti (come definiti nelle T&C) (“Responsabile“) al Cliente; ciascuna “Parte” ed entrambe congiuntamente le “Parti”.
2. Trasferimenti di Dati Personali al di fuori dell’UE o dello Spazio economico europeo (“SEE”).
3. Sicurezza del trattamento
3.1. Il Responsabile riconosce che il Responsabile e ciascun Sub-Responsabile ha implementato e mantiene appropriate misure tecniche e organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà delle persone, tenendo conto della natura, del contesto, delle finalità e dell’ambito del trattamento, dei costi di implementazione e delle informazioni a disposizione del Responsabile. In particolare, il Responsabile del trattamento proteggerà i Dati Personali da: (i) distruzione accidentale o illecita; e (ii) perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai Dati Personali.
Tali misure comprendono, a seconda dei casi:
nonché
3.2. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi violazione relativa ai Dati Personali (come definiti dal GDPR) trattati dal Responsabile del trattamento per conto del Titolare.
3.3. Il Responsabile si impegna a mantenere la riservatezza e il segreto professionale e dichiara che il Responsabile autorizza le persone a trattare i Dati Personali per conto del Responsabile sulla base di una stretta necessità e che tali persone autorizzate si sono impegnate a mantenere la riservatezza o sono soggette a un obbligo di riservatezza previsto dalla legge.
4. Accountability
5. Diritti delle persone e cooperazione. Il Responsabile assiste il Titolare mettendo in atto le opportune misure tecniche e organizzative per l’adempimento degli obblighi del Titolare di rispondere, a seconda dei casi, alle richieste di trasparenza, accesso, rettifica, correzione, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità dei Dati Personali previste dal Regolamento e a qualsiasi altra corrispondenza, richiesta o reclamo ricevuti da un interessato, da un’autorità di regolamentazione o da terze parti in relazione al trattamento dei Dati Personali. Nel caso in cui tali richieste, corrispondenza, indagini o reclami siano rivolti direttamente al Responsabile, quest’ultimo dove informare tempestivamente il Titolare fornendo tutti i dettagli in merito.
Quando riceve una richiesta di cancellazione, il Responsabile limita il trattamento dei Dati Personali entro cinque (5) giorni dalla richiesta e comunica lo stesso obbligo a qualsiasi Sub-responsabile incaricato del trattamento per conto del Responsabile.
6. Sub-Responsabili
Sub-Processors of BIOTECH DENTAL SMILERS – FRANCE:
| Company’s Name | Country | Business Address | Contact Person
(name, position, contact details) |
Description of processing
(in case several sub-processors are authorised for the same activity, also provide a clear delimitation of responsibilities) |
| STE STOLEN PAD | Tunisie | MOEZ IBN BADIS VILA 3 , Borj Louzir 2083 | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract |
| Marià Teresa GARCIA TRUJILLO
|
Espagne | Calle Bolivia 40 1°F, 28016 Madrid | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract |
| Abdul Rahman HREH
|
France | Domicile : 48 Rue Burdeau – 69001 Lyon | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract |
| Alexandre Vinicius Vieira Gonçalves BATISTA
|
Portugal | Rua 7 Junho 1759, 16 RC D – 1495-750 Cruz Quebrada-Dafundo | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract |
| STE STOLEN PAD | Tunisie | MOEZ IBN BADIS VILA 3 , Borj Louzir 2083 | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract |
| AL FAWARES | Belgique | Quai Orban 15 boîte 22 – 4020 Liège | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract |
| EPSILON ORTHODONTIE | France | 46 Rue Ambroise Pare – 83 340 Le Cannet des Maures | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract |
| France | 190 Route Nationale – résidence le Clos Margurite, Appt. 36, – 62 660 Beuvry | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract | |
| FLECTIREFLECTE LDA | Portugal | Rua das Chieiras, 607, hab.02A, R/C, Canidelo, Vila Nova de Gaia, Porto, 4400-415 | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract |
| TAKKOUZ CONSEIL | France | 37 chemin de Crépieux – 69 300 Caluire-et-Cuire | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract |
| Valentin BECAR
|
France | Domicile : 23 impasse des Figuiers – 13 600 La Ciotat | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract |
| Silvia Maria GARCIA ESTEVE | Espagne | Calle Estrella 17, 4 derecha, 28004 Madrid | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | External Orthodontist whose relations with Smilers are frame by a contract |
| SILICO | France | 149 Bd de Stalingrad, 69100 Villeurbanne | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | Silico developpsmanages the storage of the smilers website database and associated files that are used to realise aligners treatment
Also, Silico develops projects and web plateforms for BD SMILERS. |
| SECURE4ALL | France | 305 allées de Craponne – 13300 Salon de Provence | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | Secure4all manages the storage of the smilers website database and associated files that are used to realise aligners treatment |
Sub-Processors of SOFTWARE NEMOTEC – SPAIN:
| Company’s Name | Country | Business Address | Contact Person
(name, position, contact details) |
Description of processing
(in case several sub-processors are authorised for the same activity, also provide a clear delimitation of responsibilities) |
| RELU BV | Belgium | 3001 Leuven, Kapeldreef 60 (Belgium), | Aurélia DUBOIS, Senior Vice Président, Legal Director | AI-assisted analysis of 3D STL or DICOM files to perform root segmentation |
Il Responsabile dichiara di aver imposto per contratto a ciascuno dei suoi sub-Responsabili (“Sub-Responsabili”) gli stessi obblighi privacy, in particolare per quando riguarda l’implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate, e che il fatto per cui il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile per qualsiasi violazione dei dati causata da un atto, un errore o un’omissione dei suoi Sub-Responsabili.
STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES (MODULO 2 – TRASFERIMENTO DA TITOLARE DEL TRATTAMENTO A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO)
SEZIONE I
Clausola 1
Scopo e ambito di applicazione
| Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)[1] in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo. | |
Le parti:
hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole»). |
|
| Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all’allegato I.B. | |
| L’appendice delle presenti clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti clausole. |
Clausola 2
Effetto e invariabilità delle clausole
| Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, e dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell’articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell’appendice. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. | |
| Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l’esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679. |
Clausola 3
Terzi beneficiari
| a. | Gli interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell’esportatore e/o dell’importatore, con le seguenti eccezioni:
|
| b. | La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679. |
Clausola 4
Interpretazione
| Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento. | |
| Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 | |
| Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679. |
Clausola 5
Gerarchia
In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell’accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.
Clausola 6
Descrizione dei trasferimenti
dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell’allegato I.B.
Clausola 7
Clausola di adesione successiva
(a) Un’entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l’accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando l’appendice e firmando l’allegato I.A.
(b) Una volta compilata l’appendice e firmato l’allegato I.A, l’entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione nell’allegato I.A.
(c) L’entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all’adesione.
SEZIONE II – OBBLIGHI DELLE PARTI
Clausola 8
Garanzie in materia di protezione dei dati
L’esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l’importatore, grazie all’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.
| L’importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell’esportatore. L’esportatore può impartire tali istruzioni per tutta la durata del contratto. | |
| L’importatore informa immediatamente l’esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni. |
2. Limitazione delle finalità
L’importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all’allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni dell’esportatore.
3. Trasparenza
Su richiesta, l’esportatore mette gratuitamente a disposizione dell’interessato una copia delle presenti clausole, compresa l’appendice compilata dalle parti. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, comprese le misure descritte nell’allegato II e i dati personali, l’esportatore può espungere informazioni dall’appendice delle presenti clausole prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l’interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all’interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte. Questa clausola lascia impregiudicati gli obblighi incombenti all’esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.
4. Esattezza
Se l’importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l’esportatore. In tal caso, l’importatore coopera con l’esportatore per cancellarli o rettificarli. .
5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati
L’importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell’allegato I.B. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l’importatore, a scelta dell’esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell’esportatore e certifica a quest’ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all’esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l’importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all’importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l’importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, in particolare il requisito per l’importatore, a norma della clausola 14, lettera e), di informare l’esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla clausola 14, lettera a) .
6. Sicurezza del trattamento
| L’importatore e, durante la trasmissione, anche l’esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l’attribuzione dei dati personali a un interessato specifico restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell’esportatore. Nell’adempiere all’obbligo ai sensi del presente paragrafo, l’importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell’allegato II. L’importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza. | |
| L’importatore concede l’accesso ai dati personali ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l’attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. | |
| In caso di violazione dei dati personali trattati dall’importatore a norma delle presenti clausole, l’importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L’importatore informa l’esportatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla violazione, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. | |
| L’importatore coopera con l’esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica all’autorità di controllo competente e agli interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l’importatore. |
7. Dati sensibili
Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l’importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui all’allegato I.B.
8. Trasferimenti successivi
L’importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata dell’esportatore. L’importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell’Unione europea[2] (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo – di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato.
| il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo; | |
| il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell’articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione; | |
| il trasferimento successivo è necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell’ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari; o | |
| (iv) | il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica. |
Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell’importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità .
9. Documentazione e rispetto
| L’importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell’esportatore relative al trattamento a norma delle presenti clausole. | |
| Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l’importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell’esportatore. | |
| L’importatore mette a disposizione dell’esportatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole e, su richiesta dell’esportatore, consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un’attività di revisione, l’esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell’importatore. | |
| L’esportatore può scegliere di condurre l’attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell’importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. | |
| parti mettono a disposizione dell’autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione. |
Clausola 9
Ricorso a sub-responsabili del trattamento
| L’importatore non può subcontrattare a un sub- responsabile del trattamento le attività di trattamento da effettuare per conto dell’esportatore a norma delle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta dell’esportatore. L’importatore presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno [specificare il periodo] prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire all’esportatore di decidere in merito all’autorizzazione. L’elenco dei sub- responsabili del trattamento già autorizzati dall’esportatore figura nell’allegato III. Le parti tengono aggiornato tale allegato | |
| Qualora l’importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell’esportatore), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l’importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli interessati.[3] Le parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l’importatore adempie agli obblighi di cui alla clausola 8.8. L’importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l’importatore è soggetto in conformità delle presenti clausole. | |
| Su richiesta dell’esportatore, l’importatore gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l’importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.. | |
| L’importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell’esportatore dell’adempimento degli obblighi del sub- responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l’importatore. L’importatore notifica all’esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto. | |
| L’importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l’importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l’esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest’ultimo di cancellare o restituire i dati personali. |
Clausola 10
Diritti dell’interessato
| L’importatore notifica prontamente all’esportatore qualunque richiesta ricevuta da un interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dall’esportatore. | |
| L’importatore assiste l’esportatore nell’adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l’esercizio dei loro diritti in virtù del regolamento (UE) 2016/679. A tale riguardo, le parti stabiliscono nell’allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l’assistenza, nonché l’ambito di applicazione e la portata dell’assistenza richiesta. | |
| Nell’adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), l’importatore si attiene alle istruzioni dell’esportatore. |
Clausola 11
Ricorso
| L’importatore informa gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato. | |
| In caso di controversia tra un interessato e una delle parti sul rispetto delle presenti clausole, la parte in questione fa tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle. | |
Qualora l’interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità della clausola 3, l’importatore accetta la decisione dell’interessato di:
|
|
| Le parti accettano che l’interessato possa essere rappresentato da un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. | |
| L’importatore si attiene a qualunque decisione vincolante a norma della legislazione applicabile dell’UE o degli Stati membri. | |
| L’importatore dichiara che la scelta compiuta dall’interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile. |
Clausola 12
Responsabilità
| Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole. | |
| L’importatore è responsabile nei confronti dell’interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o il suo sub- responsabile del trattamento ha causato all’interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l’interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. | |
| Nonostante la lettera b), l’esportatore è responsabile nei confronti dell’interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o l’importatore (o il suo sub-responsabile del trattamento) ha causato all’interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l’interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell’esportatore e, qualora l’esportatore sia un responsabile del trattamento che agisce per conto di un titolare del trattamento, la responsabilità del titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso. | |
| Le parti convengono che, se l’esportatore è ritenuto responsabile a norma della lettera c) per i danni causati dall’importatore (o dal suo sub-responsabile del trattamento), egli ha il diritto di reclamare dall’importatore la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno. | |
| Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all’interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l’interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro. | |
| Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera e), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno. | |
| L’importatore non può invocare il comportamento di un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità. |
Clausola 13
Controllo
| [Qualora l’esportatore sia stabilito in uno Stato membro dell’UE:] L’autorità di controllo responsabile di garantire che l’esportatore rispetti il regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quale indicata all’allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.
[Qualora l’esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell’UE ma rientri nell’ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e abbia nominato un rappresentante in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento:] L’autorità di controllo dello Stato membro in cui il rappresentante ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 è stabilito, quale indicata all’allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente. [Qualora l’esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell’UE ma rientri nell’ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e non abbia tuttavia nominato un rappresentante in conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del medesimo regolamento:] L’autorità di controllo di uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati i cui dati personali sono trasferiti a norma delle presenti clausole in relazione all’offerta di beni o alla prestazione di servizi, o il cui comportamento è oggetto di monitoraggio, quale indicata all’allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente. |
|
| L’importatore accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell’autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell’ambito di qualunque procedura volta a garantire il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l’importatore accetta di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall’autorità di controllo, comprese le misure di riparazione e risarcimento. Fornisce all’autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie. |
SEZIONE III – LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE
Clausola 14
Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole
| Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell’importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l’accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all’importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole. | |
Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:
|
|
| L’importatore garantisce che, nell’effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all’esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l’esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole. | |
| Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell’autorità di controllo competente su richiesta. | |
| L’importatore accetta di informare prontamente l’esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un’applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a). | |
| A seguito di una notifica in conformità della lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l’importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l’esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l’importatore devono adottare per far fronte alla situazione [per il modulo tre:, se del caso in consultazione con il titolare del trattamento]. L’esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione [per il modulo tre: del titolare del trattamento o] dell’autorità di controllo competente. In tal caso l’esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l’esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere d) ed e). |
Clausola 15
Obblighi dell’importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche
L’importatore accetta di informare prontamente l’esportatore e, ove possibile, l’interessato (se necessario con l’aiuto dell’esportatore) se:
|
|
| Se la legislazione del paese di destinazione vieta all’importatore di informare l’esportatore e/o l’interessato, l’importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un’esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell’esportatore, l’importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile. | |
| Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l’importatore accetta di fornire periodicamente all’esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l’esito di tali contestazioni ecc.). | |
| L’importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell’autorità di controllo competente su richiesta. | |
| Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l’obbligo dell’importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di informare prontamente l’esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole. |
2. Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati
| L’importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all’autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un’attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L’importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l’importatore chiede l’adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l’autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell’importatore a norma della clausola 14, lettera e). | |
| L’importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell’esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell’autorità di controllo competente. | |
| Quando risponde a una richiesta di comunicazione l’importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un’interpretazione ragionevole della richiesta. |
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI
Clausola 16
Inosservanza delle clausole e risoluzione
| L’importatore informa prontamente l’esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole. | |
| Qualora l’importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l’esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all’importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f). | |
L’esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:
In tali casi, informa l’autorità di controllo competente di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l’esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. |
|
| I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono, a scelta dell’esportatore, restituiti immediatamente all’esportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati. L’importatore certifica all’esportatore la cancellazione dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l’importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all’importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l’importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. | |
| Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole; o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679. |
Clausola 17
Legge applicabile
Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell’UE, purché essa riconosca i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella della Germania.
Clausola 18
Scelta del foro e giurisdizione
| Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell’UE. | |
| Le parti convengono che tali organi giurisdizionali sono quelli della Germania. | |
| L’interessato può agire in giudizio contro l’esportatore e/o l’importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale. | |
| Le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali. |
APPENDICE
ALLEGATO I
A. ELENCO DELLE PARTI
Esportatore/i:[Identità e dati di contatto del o degli esportatori e, se del caso, del suo/loro responsabile della protezione dei dati e/o rappresentante nell’Unione europea]
Nome: Titolare del trattamento (nell’ipotesi di trasferimento verso un paese terzo)
Indirizzo: [come specificato nell’ordine di acquisto]
Nome, qualifica e dati di contatto del referente: [come specificato nell’ordine di acquisto]
Nome, qualifica e dati di contatto del responsabile del trattamento (ove applicabile): N/A
Nome, qualifica e dati di contatto del rappresentante del titolare del trattamento non stabilito nello Spazio Economico Europeo: N/A
Attività relative ai dati personali trasferiti sulla base delle presenti clausole: attività necessarie per la produzione e la vendita dei prodotti Aligner ai pazienti del Cliente come meglio indicato nei termini e condizioni.
Firma e data:
[come specificato nell’ordine di acquisto]
B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO
Categorie di interessati I cui dati personali sono trasferiti
Pazienti del Titolare del trattamento.
Categorie di dati personali trasferiti
Dati personali necessari per la produzione e la vendita di Prodotti e servizi Aligner ai pazienti del Cliente.
Dati sensibili trasferiti (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all’accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.
Dati personali relativi alla salute. In merito alle restrizioni applicabili si veda la Sezione 3 del CPA.
La frequenza del trasferimento (ad esempio se i dati sono trasferiti come evento singolo o su base continua).
Continuativa.
Natura del trattamento
Rapporto C2P ai fini della produzione di Prodotti Aligner
Finalità del trasferimento dei dati e dell’ulteriore trattamento
Produzione di Prodotti Aligner
Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo
Per tutto il tempo necessario ai fini della produzione dei Prodotti Aligner e/o in conformità a quanto stabilito dalla legge.
Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento
Come specificato nella Sezione 6 del CPA.
C. AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE
Nome: Titolare del trattamento (nell’ipotesi di trasferimento verso un paese terzo)
L’esportatore di dati personali è stabilito in un paese facente parte dello Spazio Economico Europeo.
L’autorità di controllo competente è l’autorità di protezione dei dati competente per il territorio in cui si trova lo stabilimento principale del Titolare del trattamento.
ALLEGATO II
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE INCLUSE LE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI
Come specificato nella Sezione 3 del CPA.
ALLEGATO III
ELENCO DEI SUBINCARICATI
Il titolare del trattamento ha autorizzato l’impiego dei seguenti subincaricati:
Come specificato nella Sezione 6 del CPA.
ALLEGATO IV
Modifiche per il Regno Unito e la Svizzera
Supplemento alle clausole contrattuali standard della Commissione europea sul trasferimento internazionale dei dati
per i trasferimenti dal Regno Unito a Paesi terzi
VERSIONE B1.0, in vigore dal 21 marzo 2022
Tabella 1: Parti
| Data di inizio | ||
| Le Parti | Esportatore (soggetto che invia il Trasferimento limitato) | Importatore (soggetto che riceve il Trasferimento limitato) |
| Dettagli sulle Parti | Ragione sociale completa:
Titolare del trattamento, come specificato nell’ordine di acquisto Denominazione commerciale (se differente): Non applicabile Indirizzo principale (se si tratta dell’indirizzo registrato di una società): Vedere sopra Numero di registrazione ufficiale (se presente) (numero della società o identificativo simile): Non applicabile |
Ragione sociale completa:
Responsabile del trattamento, come specificato nell’ordine di acquisto
Denominazione commerciale (se differente): Non applicabile Indirizzo principale (se si tratta dell’indirizzo registrato di una società): Vedere sopra Numero di registrazione ufficiale (se presente) (numero della società o identificativo simile): Non applicabile |
| Contatto principale | Nome e cognome (facoltativo):
Ruolo: Dettagli di contatto inclusa e-mail: |
Nome e cognome (facoltativo):
Ruolo: Dettagli di contatto inclusa e-mail: |
| Firma (se richiesta per le finalità di cui alla Sezione 2) | ||
Tabella 2: CCS selezionate, moduli e clausole selezionate
| CCS UE del Supplemento | X La versione delle CCS UE approvate a cui è accluso il presente Supplemento, come indicato di seguito in dettaglio, comprese le Informazioni sull’Appendice:
Data: Riferimento (se presente): Altro identificatore (se presente): O le CCS UE approvate, comprese le Informazioni sull’Appendice e solo con i seguenti moduli, clausole o disposizioni facoltative delle CCS UE approvate entrate in vigore per le finalità del presente Supplemento: |
|||||
| Modulo | Modulo in vigore | Clausola 7 (clausola di aggancio) | Clausola 11 (opzione) | Clausola 9a (autorizzazione previa o Autorizzazione generale) | Clausola 9a (periodo temporale) | I dati personali vengono ricevuti dall’Importatore insieme ai dati personali raccolti dall’Esportatore? |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
Tabella 3: Informazioni sull’Appendice
“Informazioni sull’Appendice” significa le informazioni che devono essere fornite per i moduli selezionati come stabilito nell’Appendice delle CCS UE approvate (diverse dalle Parti) e che per il presente Supplemento sono suddivise come segue:
| Allegato 1A: Elenco delle Parti: Vedere sopra |
| Allegato 1B: Descrizione del Trasferimento: Vedere sopra |
| Allegato II: Misure tecniche e organizzative incluse le misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza dei dati: Vedere sopra |
| Allegato III: Elenco dei subincaricati (solo Moduli 2 e 3): Non applicabile |
Tabella 4: Cessazione del presente Supplemento alla modifica del Supplemento approvato
| Cessazione del presente Supplemento alla modifica del Supplemento approvato | Parti che possono cessare il presente Supplemento come stabilito nella Sezione 19:
Importatore Esportatore X Nessuna Parte |
Parte 2: Clausole obbligatorie
Stipula del presente Supplemento
Interpretazione del presente Supplemento
| CCS UE approvate | Le Clausole contrattuali standard stabilite nell’Allegato della Decisione di implementazione della Commissione (UE) 2021/914 del 4 giugno 2021. |
| CCS UE del Supplemento | La/e versione/i delle CCS UE approvate a cui è accluso il presente Supplemento, come stabilito nella Tabella 2, comprese le Informazioni sull’Appendice. |
| GDPR del Regno Unito | Come definito nella Sezione 3 del Data Protection Act 2018. |
| ICO | Il Commissario per le informazioni. |
| Informazioni sull’Appendice | Come definito nella Tabella 3. |
| Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito | Tutte le leggi relative alla protezione dei dati, al trattamento dei dati personali, alla privacy e/o alle comunicazioni elettroniche in vigore di volta in volta nel Regno Unito, compresi il GDPR del Regno Unito e il Data Protection Act 2018. |
| Misure di salvaguardia appropriate | Il livello di protezione dei dati personali e dei diritti dei soggetti interessati dal trattamento dei dati, che è richiesto dalle Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito quando si effettua un Trasferimento limitato facendo affidamento sulle clausole standard sulla protezione dei dati ai sensi dell’Articolo 46(2)(d) del GDPR del Regno Unito. |
| Regno Unito | Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
| Supplemento | Il presente Supplemento sul trasferimento internazionale dei dati, costituito dal presente Supplemento che incorpora le CCS UE del Supplemento. |
| Supplemento approvato | Il modello di Supplemento emesso dall’ICO e depositato presso il Parlamento in conformità con l’art. 119A del Data Protection Act 2018 il 2 febbraio 2022, secondo la revisione inclusa nella Sezione 18. |
| Trasferimento limitato | Trasferimento coperto dal Capitolo V del GDPR del Regno Unito. |
Gerarchia
Incorporazione e modifiche alle CCS UE
“e, per quanto concerne i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da titolari a titolari, le clausole contrattuali standard ai sensi dell’Articolo 28(7) del Regolamento (UE) 2016/679”;
“I dettagli del/i trasferimento/i e in particolare le categorie di dati personali che vengono trasferiti e la/e finalità per cui avviene il trasferimento) sono quelli specificati nell’Allegato I.B in cui le Leggi sulla protezione dei dati del Regno Unito si applicano al trattamento da parte dell’esportatore dei dati durante il trasferimento.”;
“è verso un Paese che beneficia di regolamenti di adeguatezza ai sensi della Sezione 17A del GDPR del Regno Unito che copre il trasferimento successivo”;
“il trasferimento successivo è verso un Paese che beneficia di regolamenti di adeguatezza ai sensi della Sezione 17A del GDPR del Regno Unito che copre il trasferimento successivo”;
“Il Segretario di Stato emana regolamenti ai sensi della Sezione 17A del Data Protection Act 2018 che copre il trasferimenti dei dati personali a cui si applicano le presenti clausole”;
“Le presenti Clausole sono regolate dalle leggi dell’Inghilterra e del Galles.”;
“Qualsiasi controversia derivante dalle presenti Clausole sarà risolta dai tribunali dell’Inghilterra e del Galles. Un soggetto interessato dal trattamento dei dati può intentare un’azione legale contro l’esportatore dei dati e/o l’importatore dei dati anche davanti ai tribunali di qualsiasi Paese del Regno Unito. Le Parti convengono a sottoporsi alla giurisdizione di tali tribunali.”; e
Modifiche al presente Supplemento
La revisione del Supplemento approvato specificherà la data di decorrenza delle modifiche apportate al Supplemento approvato e l’eventuale necessità di revisione del presente Supplemento, comprese le Informazioni sull’Appendice. Il presente Supplemento viene modificato automaticamente come stabilito nel Supplemento approvato dalla data di inizio specificata.
e in entrambi i casi ha prima adottato ragionevoli misure per ridurre tali costi o rischi in modo che non siano sostanziali e sproporzionati, tale Parte può cessare il presente Supplemento al termine di un ragionevole periodo di preavviso, fornendo all’altra Parte un preavviso scritto per tale periodo prima della data di inizio del Supplemento approvato.
Supplemento sul trasferimento internazionale dei dati per il trasferimento dei dati dalla Svizzera ai Paesi senza stato di adeguatezza
Per i dati originati in Svizzera, o per i quali il Titolare del trattamento sia una società con sede in Svizzera, si applicheranno le seguenti regole aggiuntive:
Allegato E
CLAUSOLE E LEGGI SPECIFICHE PER PAESE/TERRITORIO
LE SEGUENTI LEGGI E CLAUSOLE SPECIFICHE PER PAESE/TERRITORIO SI APPLICANO SOLTANTO AI CLIENTI UBICATI NEL RELATIVO PAESE/TERRITORIO QUI DI SEGUITO INDICATO:
Per l’Italia, le Clausole 16 e 17 dei Termini e Condizioni sono da intendersi come segue:
Accettate ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. …………………………………..
Firma del Cliente o altro mezzo di accettazione designato da HSI